Regolamento (UE) 2025/1208
Regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio, del 12 giugno 2025, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un quadro armonizzato e rafforzato per la sicurezza delle carte d’identità e di determinati titoli di soggiorno connessi all’esercizio della libera circolazione. La disciplina interviene su formato, elementi di sicurezza, dati biometrici, accesso ai dati e procedure di acquisizione, con regole specifiche per minori, persone vulnerabili e casi di impossibilità fisica al rilevamento delle impronte. Sono inoltre previsti periodi transitori di eliminazione graduale dei documenti non conformi, obblighi di monitoraggio e una futura valutazione da parte della Commissione.
Rafforzamento delle norme di sicurezza, del formato e del trattamento dei dati delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri ai propri cittadini ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE, agli attestati d’iscrizione e ai documenti che attestano il soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell’Unione ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE, nonché alle carte di soggiorno e carte di soggiorno permanente rilasciate ai familiari non cittadini di uno Stato membro ai sensi degli articoli 10 e 20 della stessa direttiva. Restano esclusi i documenti di identificazione rilasciati a titolo provvisorio con validità pari o inferiore a sei mesi; il regolamento non impone l’introduzione di carte d’identità o titoli di soggiorno ove non previsti dal diritto nazionale e non pregiudica altri documenti nazionali non rientranti nel diritto dell’Unione. Non si applica inoltre ai documenti di viaggio ICAO 9303 non finalizzati all’identificazione nello Stato membro di rilascio.
Regolamento (UE) 2025/1208 sulla sicurezza delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno
Il regolamento nasce dall’esigenza di ridurre frodi, contraffazioni e usi abusivi dei documenti di identità e soggiorno connessi alla libera circolazione, alla luce delle rilevanti differenze nazionali nei livelli di sicurezza. Il legislatore europeo collega espressamente la nuova disciplina alla direttiva 2004/38/CE, alla tutela della sicurezza interna e alla necessità di preservare la libera circolazione garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei dati personali e dei diritti fondamentali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tre categorie di documenti:
- carte d’identità rilasciate dagli Stati membri ai propri cittadini ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE;
- attestati d’iscrizione e documenti che attestano il soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell’Unione ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE;
- carte di soggiorno e carte di soggiorno permanente rilasciate ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ai sensi degli articoli 10 e 20 della direttiva 2004/38/CE.
Restano esclusi i documenti di identificazione provvisori con validità pari o inferiore a sei mesi. Il regolamento chiarisce inoltre che non impone agli Stati membri di introdurre carte d’identità o titoli di soggiorno ove non previsti dal diritto nazionale e non incide su altri documenti nazionali non rientranti nell’ambito del diritto dell’Unione.
Carte d’identità nazionali: formato, sicurezza e contenuto
L’articolo 3 introduce un nucleo uniforme di requisiti tecnici e visivi per le carte d’identità.
Le carte devono:
- essere prodotte nel formato ID-1;
- contenere una zona a lettura ottica (MRZ);
- rispettare le prescrizioni e le norme minime di sicurezza del documento ICAO 9303;
- conformarsi alle prescrizioni indicate nel regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954.
Sul piano del contenuto, il documento deve recare:
- la denominazione "carta d’identità" oppure una denominazione nazionale consolidata, nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio;
- le parole "carta d’identità" in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione;
- il codice a due lettere dello Stato membro, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle.
Quanto ai dati biometrici, le carte devono includere un supporto di memorizzazione altamente protetto contenente:
- immagine del volto del titolare;
- due impronte digitali, in formato digitale interoperabile.
Gli Stati membri devono inoltre garantire che il supporto abbia capacità sufficiente e assicuri integrità, autenticità e riservatezza dei dati. È previsto che le informazioni contenute siano accessibili senza contatto e che gli Stati membri si scambino le informazioni necessarie per autenticare il supporto e verificare i dati biometrici.
Il regolamento consente eccezioni al rilevamento delle impronte digitali:
- minori di 12 anni possono esserne esentati;
- minori di 6 anni sono esentati;
- persone per le quali il rilevamento sia fisicamente impossibile sono esentate.
È inoltre ammesso l’inserimento di dettagli o osservazioni nazionali, purché necessario e proporzionato e senza pregiudicare l’efficacia delle norme minime di sicurezza o la compatibilità transfrontaliera. Se lo Stato membro integra un’interfaccia duale o un supporto separato, questo deve essere conforme alle norme ISO applicabili e non interferire con il supporto biometricamente protetto. Eventuali dati per servizi telematici devono essere fisicamente o logicamente separati dai dati biometrici.
Validità e graduale sostituzione delle carte d’identità
L’articolo 4 fissa una durata generale delle carte d’identità compresa tra 5 e 10 anni. Sono ammesse deroghe:
- durata inferiore a 5 anni per i minori;
- durata inferiore a 5 anni, in casi eccezionali, per persone in circostanze particolari e limitate, con validità limitata secondo diritto UE o nazionale;
- durata superiore a 10 anni per persone di età pari o superiore a 70 anni.
Se il rilevamento delle impronte digitali è temporaneamente impossibile, lo Stato membro deve rilasciare una carta con validità pari o inferiore a 12 mesi.
L’articolo 5 disciplina la dismissione progressiva dei documenti non conformi:
- le carte non conformi all’articolo 3 cessano di essere valide alla scadenza o, al più tardi, il 3 agosto 2031;
- le carte prive delle norme minime ICAO 9303 o di una MRZ funzionale cessano di essere valide alla scadenza o, al più tardi, il 3 agosto 2026;
- per le persone di almeno 70 anni al 2 agosto 2021, le carte che rispettano le norme minime ICAO 9303 e hanno una MRZ funzionale restano valide fino alla loro scadenza.
Titoli di soggiorno per cittadini dell’Unione
L’articolo 6 contiene una disciplina minimale di armonizzazione per i titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione. Tali documenti devono riportare almeno:
- la denominazione del documento nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione;
- un chiaro riferimento al fatto che il documento è rilasciato a un cittadino dell’Unione in conformità della direttiva 2004/38/CE;
- il numero del documento;
- nome e cognome del titolare;
- data di nascita;
- le informazioni richieste per gli attestati d’iscrizione e i documenti che attestano il soggiorno permanente;
- l’autorità di rilascio;
- il codice a due lettere dello Stato membro, con il medesimo formato visivo previsto per le carte d’identità.
Se uno Stato membro decide di rilevare impronte digitali, si applica anche l’articolo 3, paragrafo 7, sulle esenzioni.
Carte di soggiorno per familiari non UE
L’articolo 7 impone, per le carte di soggiorno rilasciate ai familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, l’uso del modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 e attuato dalle pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione.
Il documento deve recare la denominazione:
- "Carta di soggiorno" oppure
- "Carta di soggiorno permanente".
Inoltre deve indicare che il documento è rilasciato a un familiare di un cittadino dell’Unione ai sensi della direttiva 2004/38/CE, usando il codice standardizzato:
- "Familiare UE art 10 DIR 2004/38/CE" oppure
- "Familiare UE art 20 DIR 2004/38/CE".
Gli Stati membri possono aggiungere dati per uso nazionale, nel rispetto delle limitazioni in materia di sicurezza e separazione dei dati previste dal regolamento di base.
Eliminazione graduale delle carte di soggiorno esistenti
L’articolo 8 dispone che le carte di soggiorno non conformi ai nuovi requisiti cessano di essere valide alla scadenza o, al più tardi, il 3 agosto 2026.
In particolare:
- le carte che non soddisfano le norme minime di sicurezza ICAO 9303 o non hanno una MRZ funzionale non sono valide;
- le carte che non rispettano i nuovi requisiti formali ma soddisfano le norme minime di sicurezza ICAO 9303 e alcune prescrizioni del regolamento (CE) n. 1030/2002 cessano di essere valide alla scadenza o, al più tardi, il 3 agosto 2031.
Gestione operativa: punti di contatto, acquisizione biometrica e protezione dei dati
L’articolo 9 impone a ciascuno Stato membro di designare almeno un’autorità centrale quale punto di contatto per l’attuazione del regolamento, con obbligo di comunicazione a Commissione e altri Stati membri. I punti di contatto devono conoscere e poter utilizzare i servizi di informazione e assistenza dello sportello digitale unico.
L’articolo 10 disciplina l’acquisizione degli identificatori biometrici. Essi devono essere raccolti solo da personale qualificato e autorizzato; il richiedente deve presentarsi di persona almeno una volta nel corso della procedura. Le procedure devono rispettare la Carta dei diritti fondamentali, la CEDU e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, con attenzione all’interesse superiore del minore e alla dignità della persona in caso di difficoltà di acquisizione.
I dati biometrici destinati alla personalizzazione dei documenti devono essere conservati in modo altamente sicuro per non oltre 90 giorni dalla data di rilascio e poi cancellati o distrutti, salvo diversa previsione del diritto UE o nazionale conforme al diritto UE in materia di protezione dei dati.
L’articolo 11 rafforza il regime di data protection:
- le autorità di rilascio sono considerate titolari del trattamento ai sensi del GDPR;
- gli Stati membri devono garantire sicurezza, integrità, autenticità e riservatezza dei dati;
- le autorità di controllo devono poter esercitare pienamente i loro poteri;
- l’accesso all’immagine del volto e alle impronte digitali è limitato a soggetti autorizzati e alle finalità di verifica dell’autenticità del documento e dell’identità del titolare;
- l’accesso da parte di enti privati richiede, di regola, il consenso del titolare;
- i dati consultati non possono essere conservati oltre il necessario e non possono essere trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali salvo base giuridica conforme al diritto UE.
Il regolamento chiarisce anche che la cooperazione con fornitori esterni di servizi non esonera lo Stato membro dalle proprie responsabilità.
Monitoraggio, valutazione e atti di esecuzione
L’articolo 12 prevede che la Commissione istituisca entro l’11 luglio 2026 un programma dettagliato di monitoraggio, definendo mezzi, periodicità e modalità di raccolta dei dati; gli Stati membri devono fornire le evidenze necessarie.
L’articolo 13 impone una valutazione entro l’11 luglio 2031, con relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al CESE. La valutazione deve riguardare in particolare:
- l’impatto sui diritti fondamentali;
- la mobilità dei cittadini dell’Unione;
- l’efficacia della verifica biometrica;
- l’eventuale ulteriore armonizzazione visiva delle carte d’identità;
- la necessità di armonizzare ulteriormente gli elementi di sicurezza dei titoli di soggiorno.
L’articolo 14 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione su ulteriori caratteristiche di sicurezza, sulle specifiche tecniche del supporto di memorizzazione biometrico e sui requisiti qualitativi relativi a immagine del volto e impronte digitali. Tali prescrizioni possono essere rese segrete per motivi antifrode. Gli Stati membri devono designare gli organismi responsabili della stampa dei documenti e comunicarli alla Commissione e agli altri Stati membri.
L’articolo 15 disciplina la comitatologia, con il ricorso al comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1683/95 e alla procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo richiama inoltre il rispetto dei diritti fondamentali e, sul piano istituzionale, la posizione particolare della Danimarca e l’adesione dell’Irlanda secondo i rispettivi protocolli allegati ai Trattati.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento rafforza le norme di sicurezza applicabili alle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini e ai titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano la libera circolazione.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 2 include le carte d’identità nazionali, gli attestati d’iscrizione e i documenti di soggiorno permanente dei cittadini dell’Unione, nonché le carte di soggiorno e di soggiorno permanente dei familiari non UE. Sono esclusi i documenti di identificazione provvisori con validità non superiore a sei mesi.
Requisiti di sicurezza, formato e contenuto delle carte d’identità
L’articolo 3 impone il formato ID-1, una zona a lettura ottica, il rispetto del documento ICAO 9303 e delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1030/2002 come modificato. Le carte devono recare la denominazione del documento in una lingua ufficiale dello Stato membro e in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione, il codice paese UE su sfondo blu con dodici stelle, un supporto di memorizzazione altamente protetto con immagine del volto e due impronte digitali, e possono contenere solo in via residuale dati nazionali separati dai dati biometrici. Sono previste esenzioni per i minori di 12 anni, per i minori di 6 anni e per le persone fisicamente impossibilitate a fornire le impronte digitali.
Validità delle carte d’identità
L’articolo 4 fissa una validità minima di 5 anni e massima di 10 anni, con possibilità di durata inferiore per i minori e in casi eccezionali, e superiore a 10 anni per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni. Se il rilevamento delle impronte è temporaneamente impossibile, la carta può essere rilasciata con validità non superiore a 12 mesi.
Eliminazione graduale delle carte d’identità non conformi
L’articolo 5 prevede la cessazione di validità delle carte non conformi alla scadenza o, al più tardi, entro il 3 agosto 2031. Le carte prive delle norme minime ICAO 9303 o di una MRZ funzionale cessano invece di essere valide entro il 3 agosto 2026. Le carte di soggetti di almeno 70 anni al 2 agosto 2021 che rispettano le norme minime e dispongono di MRZ funzionale restano valide fino alla scadenza.
Titoli di soggiorno per cittadini dell’Unione
L’articolo 6 elenca le informazioni minime obbligatorie: denominazione del documento in una o più lingue dello Stato membro e in almeno un’altra lingua UE, chiaro riferimento alla direttiva 2004/38/CE, numero del documento, nome del titolare, data di nascita, informazioni richieste per attestati d’iscrizione e soggiorno permanente, autorità di rilascio e codice paese UE.
Carte di soggiorno per familiari non UE
L’articolo 7 impone l’uso del modello uniforme del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954, con denominazione "Carta di soggiorno" o "Carta di soggiorno permanente" e codice standardizzato relativo al familiare UE ai sensi degli articoli 10 o 20 della direttiva 2004/38/CE. È consentito inserire dati nazionali, nel rispetto delle limitazioni del regolamento di base.
Eliminazione graduale delle carte di soggiorno non conformi
L’articolo 8 stabilisce che le carte non conformi ai nuovi requisiti cessano di essere valide alla scadenza o entro il 3 agosto 2026. Le carte che non soddisfano le norme minime di sicurezza ICAO 9303 o non hanno una MRZ funzionale sono immediatamente non valide; quelle che rispettano solo i requisiti minimi di sicurezza e alcune prescrizioni del regolamento (CE) n. 1030/2002 cessano di essere valide alla scadenza o, al più tardi, entro il 3 agosto 2031.
Punto di contatto nazionale
L’articolo 9 impone a ogni Stato membro di designare almeno un’autorità centrale quale punto di contatto, da comunicare a Commissione e altri Stati membri, e di assicurarne il raccordo con i servizi di informazione e assistenza dello sportello digitale unico.
Acquisizione e conservazione degli identificatori biometrici
L’articolo 10 richiede che l’acquisizione avvenga da personale qualificato e autorizzato, con presenza fisica del richiedente almeno una volta. Le procedure devono rispettare Carta, CEDU e Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, con particolare attenzione a minori e situazioni di difficoltà; i dati biometrici per la personalizzazione sono conservati in modo sicuro per non oltre 90 giorni dalla data di rilascio e poi cancellati o distrutti.
Protezione dei dati e responsabilità
L’articolo 11 attribuisce alle autorità di rilascio la qualifica di titolari del trattamento ai sensi del GDPR e impone sicurezza, integrità, autenticità e riservatezza dei dati. Le autorità di controllo devono poter esercitare pienamente i propri poteri. L’accesso all’immagine del volto e alle impronte digitali è limitato a personale autorizzato, autorità nazionali, agenzie UE ed eventuali enti privati, con regole stringenti su consenso, conservazione, cancellazione e divieto di trasferimento non autorizzato a paesi terzi.
Monitoraggio e valutazione
L’articolo 12 impone alla Commissione, entro l’11 luglio 2026, di istituire un programma dettagliato di monitoraggio, mentre gli Stati membri devono trasmettere i dati necessari. L’articolo 13 prevede una valutazione della Commissione entro l’11 luglio 2031, con relazione al Parlamento, al Consiglio e al CESE su impatto sui diritti fondamentali, mobilità, efficacia della verifica biometrica e possibili ulteriori armonizzazioni.
Prescrizioni tecniche aggiuntive e comitologia
L’articolo 14 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione su ulteriori caratteristiche di sicurezza, specifiche del supporto di memorizzazione e requisiti qualitativi per immagine del volto e impronte digitali. Gli atti possono essere secretati per esigenze antifrode. Gli Stati membri devono designare gli organismi responsabili della stampa dei documenti. L’articolo 15 rinvia alla procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011, con il comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1683/95.
Entrata in vigore
L’articolo 16 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1116
- Regolamento · 12 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1143
- Regolamento · 12 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1155
- Regolamento · 12 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1156
- Regolamento · 12 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1157
- Regolamento · 12 giu 2025Regolamento (UE) 2025/1198
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →