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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5523/2020 del 28/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

Nel 2009 un’azienda agricola convenne una società fornitrice chiedendo il pagamento di Euro 7.530,60 quale corrispettivo per la fornitura di piante ornamentali. La società rimase contumace e il Tribunale di Pistoia accolse la domanda con sentenza dell’8 maggio 2014. La società appellò lamentando la nullità della citazione per omissione dell’avvertimento previsto dall’art. 163, n. 7, c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza; chiese la rimessione al primo giudice o, in subordine, la possibilità di svolgere le difese di merito. La Corte d’appello di Firenze dichiarò l’appello inammissibile con ordinanza del 4 febbraio 2015 ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., ritenendolo privo di ragionevole probabilità di accoglimento: rilevò che i vizi della merce erano stati contestati dopo cinque mesi, che non erano state formulate domande di risoluzione, riduzione del prezzo o risarcimento e che la prova testimoniale articolata non era idonea a sostenere una conclusione di merito. In cassazione la società ha proposto due motivi, sostanzialmente connessi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 163, n. 7, 164 e 167 c.p.c. per mancato rilievo d’ufficio della nullità della citazione, degli atti dipendenti e della sentenza, contestando inoltre che il giudice d’appello non avesse rimesso la causa al primo giudice né rinnovato la citazione con effetti ex nunc; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., per il mancato rilievo della nullità in primo grado e l’omessa pronuncia in appello.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che l’appello sana la nullità della citazione introduttiva, ma non elimina l’invalidità del giudizio di primo grado svoltosi in violazione del contraddittorio né la conseguente nullità della sentenza; il giudice d’appello deve dichiarare tali nullità e trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti nulli, senza rimettere la causa al primo giudice, poiché la nullità della citazione non rientra nei casi tassativi di regressione previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. Nel caso concreto, la Corte d’appello non aveva consentito alla convenuta contumace di svolgere tutte le attività difensive precluse in primo grado e non aveva quindi sanato la lesione del diritto di difesa. Il vizio era rimasto integro; inoltre, l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. era stata emessa fuori dal relativo paradigma, non potendo confermare una sentenza di primo grado nulla. La Cassazione ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 163, n. 7, c.p.c.

    qualora la nullità della citazione introduttiva non sia stata sanata nel giudizio di primo grado, la stessa interposizione dell’appello comporta la sanatoria della nullità della citazione, ma non esclude l’invalidità del giudizio di primo grado che si è svolto in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, che il giudice di appello deve dichiarare.

    L’omissione dell’avvertimento prescritto dall’art. 163, n. 7, c.p.c. determina la nullità della citazione; se tale nullità non è stata sanata in primo grado, l’appello sana la citazione ma non il giudizio di primo grado svolto senza pieno contraddittorio, né la relativa sentenza.

  • art. 164 c.p.c.

    Tuttavia, la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado, poichè la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., sicchè il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli.

    La nullità della citazione va fatta valere nel giudizio d’appello attraverso la declaratoria di nullità del giudizio e della sentenza di primo grado; non comporta regressione, ma impone al giudice d’appello di rinnovare gli atti invalidi e decidere il merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Nel giudizio in esame è accaduto che la Corte d’appello, sulla premessa corretta che il vizio della citazione introduttiva non rientrasse tra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice, ha proceduto all’esame del gravame senza consentire al convenuto, contumace in primo grado, di svolgere tutte quelle attività che gli erano state precluse.

    Quando la nullità della citazione ha impedito al convenuto contumace di svolgere le difese e le attività processuali previste per la costituzione, il giudice d’appello, pur non potendo rimettere la causa al primo giudice, deve consentire l’esercizio delle attività difensive precluse e trattare nuovamente il merito.

  • art. 112 c.p.c.

    In questo modo, la Corte d’appello non ha svolto il giudizio di merito nel senso sopra precisato, e quindi non ha sanato la lesione al diritto di difesa avvenuta nel giudizio di primo grado.

    La decisione d’appello che non affronta la questione della nullità e non ripristina la possibilità di difesa lesa in primo grado non soddisfa il dovere di trattare la causa nel merito secondo le regole processuali applicabili.

  • art. 353 c.p.c.

    Tuttavia, la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado, poichè la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., sicchè il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli.

    Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono tassative; la nullità della citazione non rientra tra esse e non giustifica la regressione del processo.

  • art. 354 c.p.c.

    Tuttavia, la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado, poichè la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., sicchè il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli.

    La nullità della citazione introduttiva non rientra nei casi tassativi di rimessione al primo giudice previsti dall’art. 354 c.p.c.; il giudice d’appello deve quindi rinnovare gli atti nulli e decidere il merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nella fattispecie processuale in esame, risultando l’ordinanza della Corte d’appello emessa al di fuori del paradigma di cui agli artt. 348-bis e ter – in quanto la nullità della sentenza di primo grado ne impediva la “conferma” – il provvedimento ricorribile per cassazione rimane comunque la sentenza di primo grado poichè l’ordinanza non ha sanato il vizio processuale censurato con l’appello.

    L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c. non può operare secondo il relativo paradigma quando la nullità della sentenza di primo grado ne impedisce la conferma; se l’ordinanza non rimuove il vizio processuale, resta ricorribile per cassazione la sentenza di primo grado.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    le Sezioni Unite hanno affermato che l’ordinanza è ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, rimanendo in tutti gli altri casi impugnabile in cassazione soltanto la sentenza di primo grado.

    L’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. soltanto per i propri vizi processuali compatibili con la struttura del procedimento; negli altri casi l’impugnazione per cassazione riguarda la sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Se la nullità della citazione introduttiva non è stata sanata in primo grado, la proposizione dell’appello sana la citazione, ma non rende valido retroattivamente il giudizio di primo grado celebrato in violazione del contraddittorio né la relativa sentenza; il giudice d’appello deve dichiarare le nullità.
  • La nullità della citazione introduttiva non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice. Dichiarata la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, il giudice d’appello deve rinnovare gli atti invalidi, consentire alla parte le attività difensive che le erano state precluse e decidere la causa nel merito.
  • L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c. non può confermare una sentenza di primo grado affetta da nullità che non sia stata sanata nel giudizio d’appello; se l’ordinanza non rimuove tale vizio, resta impugnabile per cassazione la sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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