Sentenza n. 8565/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del TA.R. Lazio, Roma, n. 21352/2024 pronunciata nel procedimento iscritto al R.G. n. 838/2024, recante condanna al pagamento di somme di denaro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione dei ricorrenti e dell'assenza di opposizione dell'amministrazione resistente. Le spese di lite sono state compensate, in conformità alla richiesta dei ricorrenti e alla mancata opposizione del Ministero. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 21352/2024, recante condanna al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 21352/2024, pronunciata in un precedente procedimento e recante la condanna al pagamento di somme di denaro. Successivamente, con memoria depositata nel febbraio 2026, hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese. Il Ministero della Giustizia non si è opposto.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
"improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse"
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione di un giudizio di ottemperanza, ove non contestata dall'amministrazione resistente, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente e non contestata dalla parte resistente, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
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