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Sentenza

Sentenza n. 11015/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della nota dell'Avvocatura Generale dello Stato, prot. n. 711663 del 3.11.2025, con cui è stata respinta l'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 4.11.2025 ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990; della decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi notificata al ricorrente il 17.2.2026 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202603036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla PEC e agli allegati contenenti dati sanitari di una candidata, nonché decisione sfavorevole della Commissione per l'accesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione detentrice degli atti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, candidato vincitore di un concorso RIPAM assegnato all'Avvocatura Generale dello Stato e successivamente dichiarato decaduto dall'assunzione per mancata presa di servizio, aveva chiesto di accedere all'elenco dei candidati assegnati alla sede di Roma e alla documentazione relativa alle modalità, tempistiche ed eventuali flessibilità accordate per la presa di servizio. In particolare, contestava l'oscuramento integrale della PEC del 21 marzo 2022 di una candidata e dei primi due allegati, contenenti informazioni sulla sua condizione psico-fisica, sostenendo di voler verificare la parità di trattamento rispetto alla flessibilità accordata ad altri candidati e di utilizzare tali documenti per eventuali iniziative giudiziarie, anche lavoristiche, contro la propria decadenza. Deduceva: violazione degli artt. 22 e ss. l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., con eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e sviamento; violazione dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990 in materia di accesso difensivo; violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale; violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento. Il ricorrente sosteneva che la tutela della riservatezza avrebbe dovuto comportare un oscuramento selettivo, non un diniego integrale, e che la conoscenza dei documenti fosse necessaria per dimostrare una disparità di trattamento e predisporre la difesa in un futuro contenzioso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i quattro motivi. Ha rilevato che i documenti richiesti contengono dati personali sensibilissimi relativi alla salute della controinteressata e che, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 196/2003, dell'art. 24 l. 241/1990 e dell'art. 9 del regolamento UE 679/2016, l'accesso è possibile solo quando la situazione giuridica che si intende tutelare abbia rango almeno pari ai diritti dell'interessata e la conoscenza dei dati sia strettamente indispensabile. Il bilanciamento deve essere effettuato in concreto secondo proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato l'assoluta indispensabilità dell'acquisizione dei dati sanitari, né ha individuato un'iniziativa difensiva attuale e specifica per la quale i documenti fossero insostituibili. Il provvedimento di decadenza dall'assunzione era rimasto inoppugnato e il ricorrente aveva prospettato soltanto la possibile futura proposizione di un'azione davanti al giudice del lavoro. Tale prospettiva integra una generica esigenza di preventiva agevolazione probatoria e non dimostra il necessario nesso di strumentalità tra documenti richiesti e situazione giuridica da tutelare. Il Collegio ha quindi ritenuto legittimo il diniego, anche quanto all'oscuramento integrale della comunicazione, senza ravvisare i dedotti vizi di istruttoria, illogicità, sviamento, violazione del diritto di difesa o dei principi di trasparenza. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi; l'accesso deve essere bilanciato con gli interessi alla riservatezza previsti dall'art. 24.

  • art. 24 l. 241/1990

    quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche (...) con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale

    Consente di limitare o escludere l'accesso quando siano coinvolti interessi qualificati di riservatezza; il comma 7 ammette l'accesso difensivo solo se strettamente necessario e indispensabile alla tutela di interessi giuridici.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L'accesso difensivo rispetto a dati riservati può prevalere solo in presenza di un nesso di strumentalità necessaria, concreto e motivato, tra la documentazione e la situazione giuridica da tutelare.

  • art. 60 d.lgs. 196/2003

    quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale

    Per i dati sensibilissimi relativi alla salute, l'accesso è ammesso soltanto se la situazione giuridica perseguita ha rango almeno pari ai diritti dell'interessato e la conoscenza è indispensabile.

  • art. 9 regolamento UE 679/2016

    Rileva quale disciplina di protezione dei dati relativi alla salute, qualificati come dati particolarmente sensibili.

  • art. 64 c.p.a.

    Il Collegio lo richiama per rilevare che la natura sanitaria e sensibilissima dei documenti non era contestata tra le parti.

Massime di principio

  • L'accesso difensivo a documenti contenenti dati relativi alla salute è consentito soltanto quando la situazione giuridica da tutelare abbia rango almeno pari ai diritti dell'interessato e la conoscenza dei documenti sia strettamente indispensabile, secondo una valutazione concreta di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.
  • Il richiedente non può giustificare l'accesso a dati sanitari mediante un generico riferimento a future esigenze probatorie o alla possibile instaurazione di un giudizio: deve indicare una situazione giuridica specifica e dimostrare il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la tutela di tale situazione.
  • Quando i documenti richiesti riguardano dati personali sensibilissimi, la prevalenza dell'accesso difensivo sulla riservatezza non deriva dalla mera utilità probatoria degli atti, ma richiede la prova della loro assoluta indispensabilità e dell'assenza di strumenti alternativi per tutelare l'interesse giuridico.
  • La mancata impugnazione del provvedimento lesivo e la prospettazione di una futura iniziativa giudiziaria non ancora concretamente documentata possono escludere, in assenza di ulteriori elementi, la necessità attuale e qualificata dell'accesso difensivo a dati sanitari di terzi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentalePartecipazione al procedimento
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela del terzoProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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