Sentenza del 15/11/2022 n. 7336 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava l'avviso d'ingiunzione n. XXX del 18/10/2019 per il contributo consortile anno 2018 (importo Euro 204,98), deducendo: a) inesistenza della deberenza perché gli immobili non avrebbero ricevuto alcun beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica; b) inefficacia/invalidità del Piano di Classificazione; c) carenza di motivazione dell'avviso.
La decisione
La CTP di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo il Consorzio non avesse provato l'effettivo vantaggio per gli immobili e che il piano di classifica approvato dal Consorzio nel 1997 non fosse stato approvato dalla Regione, per cui la pretesa era illegittima. In appello il Collegio ha invece accolto il gravame del Consorzio: ha ritenuto che gli immobili della ricorrente rientrano nel perimetro di contribuenza (Comune di Poggiomarino), che esiste un piano di classifica del 1996 valido e approvato dalla Regione, che è stato prodotto il piano di riparto annuale approvato e una perizia tecnica che dimostra l'esistenza di beneficio diretto e specifico dalle opere; inoltre l'avviso di pagamento è stato ritenuto adeguatamente motivato. Sulla base dell'art. 860 c.c. e della giurisprudenza consolidata, è stata confermata la presunzione che gli immobili inclusi nel perimetro e nel piano di classifica abbiano goduto del beneficio e non essendovi stata una specifica, fondata contestazione del piano da parte del contribuente la pretesa è risultata legittima. L'appello è stato quindi accolto e le spese compensate.
Norme richiamate
Art. 860 cod. civ.
Fonte statutaria dell'obbligo di contribuzione: i proprietari nel perimetro del comprensorio devono contribuire alle spese per opere di bonifica; obbligo di contribuenza derivante dalla legge.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
Richiede l'indicazione dei motivi specifici in appello; la giurisprudenza (Cassazione) ammette anche la mera riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado come sufficiente ai fini di ammissibilità.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36 comma 2 n. 4
Citato dal Consorzio in relazione a profili di nullità/mancanza di motivazione della sentenza di primo grado; impugnazione di questioni processuali inerenti motivazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7 ultimo comma
Richiamato in ordine al potere di disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice tributario; contestata l'eventuale disapplicazione del piano da parte del giudice tributario senza accertare vizi formali/di legittimità.
Art. 2697 cod. civ.
Regola l'onere della prova: la giurisprudenza applicata individua che l'inclusione nel perimetro e in un piano di classifica legittimamente approvato produce presunzione di beneficio, per superarla il proprietario deve proporre specifica e fondata contestazione (altrimenti il piano conserva efficacia probatoria).
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 (artt. 10, 11, 21, 59 co.2)
Norme regolamentari storiche richiamate in relazione alle competenze e ai poteri dei consorzi di bonifica; allegata dalla parte ma senza condurre alla riforma in appello.
Legge Regionale Campania n. 4/2003 (art. 12)
Normativa regionale che disciplina i consorzi e la contribuzione; nel giudizio è stata richiamata dall'ente e dall'attore (contestata l'efficacia di atti regionali/di piano), ma il Collegio ha ritenuto valido il piano di classifica approvato.
Legge Regionale Campania n. 29/2012
Richiamata come quadro normativo regionale di riferimento per l'attività consortile.
Intesa Stato - Regioni n. 187/esc/CSR del 18/9/2008, art. 6
Definisce il 'vantaggio' che giustifica la contribuzione come quello ricavabile dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque; usata per qualificare il presupposto impositivo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Ordinanza n. 7280/2019, n. 8314/2019, altre pronunce citate)
Principi applicati: (i) l'appello nel contenzioso tributario è ammissibile anche se ripropone le stesse doglianze di primo grado; (ii) consolidato orientamento sulla presunzione di beneficio per immobili inclusi nel perimetro e nel piano di classifica e sull'onere di specifica contestazione a carico del proprietario.
Corte Costituzionale (sent. n.188/2018 e n.5/1967)
Richiamate per chiarire la natura del contributo consortile come contributo di scopo non necessariamente sinallagmatico con le singole prestazioni di bonifica (distinto da canone o tariffa).
Massime di principio
- Se un immobile è incluso nel perimetro di contribuenza e risultano atti di classificazione approvati dalla Regione, opera una presunzione che l'immobile abbia ricevuto un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica, salvo che il proprietario non proponga una contestazione specifica e fondata del piano.
- Il contribuente che intende contestare la deberenza del contributo deve specificamente allegare vizi di legittimità, incompetenza o errori del piano di classifica o del provvedimento di perimetrazione; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- L'ente consortile che productione piano di riparto annuale approvato e documentazione tecnica (perizia, elenco opere, delibere) soddisfa in molti casi il requisito probatorio necessario affinché la pretesa sia considerata motivata e fondata.
- Nel processo tributario l'appello è ammissibile anche se ripropone le stesse ragioni svolte in primo grado: non è obbligatorio formulare nuovi motivi a condizione che sia indicato l'oggetto e la domanda; la giurisprudenza di legittimità lo conferma.
- L'onere della prova segue la regola dell'art. 2697 c.c.: l'inclusione nel perimetro e la mancanza di contestazione specifica spostano l'onere sul contribuente per superare la presunzione; solo dopo una contestazione adeguata l'ente dovrà fornire prove addizionali.
- Per impugnare validamente atti amministrativi (piani, delibere, perimetrazioni) occorre dedurre vizi precisi (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) e, se rilevante, indicare il periodo/tempo di riferimento secondo il principio del 'tempus regit actum'.
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