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Sentenza

Sentenza n. 1557/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- prot. ed. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il 14 febbraio 2023.

Giustizia amministrativa202300381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di due vani aggiunti a un immobile abusivo, privi di permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione deducendo la violazione degli artt. 22, 31 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 3 e 10 del medesimo decreto, degli artt. 4 e 7 della legge n. 47/1985, dell’art. 7 del d.l. n. 9/1982, dell’art. 56, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale n. 56/1977 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per travisamento, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti, nonché violazione dei principi di graduazione delle sanzioni amministrative. In particolare, ha sostenuto che gli avancorpi fossero temporanei e pertinenziali rispetto al corpo principale dell’edificio e che, trattandosi di opere a basso impatto urbanistico, fosse applicabile la sola sanzione pecuniaria, indipendentemente dal tipo di violazione. Ha altresì lamentato difetto di istruttoria e di motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato le opere come due vani di rilevanti dimensioni — un salotto di 9 per 4 metri e una cucina di 4 per 4 metri — aggiunti a un immobile preesistente. I manufatti determinano un incremento di superficie e volume, sono stabilmente presenti e assolvono a una persistente funzione abitativa; pertanto non hanno natura precaria o meramente pertinenziale, ma costituiscono nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. La mancanza del titolo edilizio, unitamente alla collocazione in area contigua alla fascia fluviale del Po e al collegamento con un immobile già abusivo, legittima l’adozione dell’ordinanza demolitoria ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il giudice ha escluso che il ridotto o non elevato carico urbanistico consenta una libera graduazione della sanzione: in presenza di interventi privi di permesso di costruire, l’amministrazione è vincolata all’ordine di demolizione previsto dalla legge. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione dell’ordinanza, che indicava sia i presupposti di fatto, descrivendo le opere prive di titolo, sia quelli giuridici, mediante il richiamo agli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore del Comune, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La realizzazione di una nuova costruzione in assenza del necessario permesso di costruire comporta l’adozione dell’ordinanza di demolizione; il Comune non dispone di una libera facoltà di sostituire tale misura con una sanzione pecuniaria sulla base del solo ridotto carico urbanistico.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Costituisce il fondamento normativo dell’attività comunale di vigilanza e repressione dell’abusività edilizia, richiamato nell’ordinanza impugnata.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando l’ordinanza indica i presupposti di fatto, attraverso la descrizione delle opere prive di titolo, e i presupposti giuridici della misura repressiva.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Richiamato tra le disposizioni dedotte dal ricorrente, senza che il giudice ne abbia tratto una specifica ratio decidendi autonoma.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla graduazione della sanzione, ma ritenuto non applicabile a fronte dell’abuso consistente in nuova costruzione priva di permesso di costruire.

Massime di principio

  • L’aggiunta di vani chiusi di dimensioni rilevanti, stabilmente destinati ad abitazione e idonei a determinare un incremento di superficie e volume, costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, anche se qualificata dal privato come avancorpo o pertinenza.
  • Un manufatto non è precario quando, in base alle sue caratteristiche oggettive e alla funzione concretamente esercitata, è destinato a soddisfare una stabile esigenza abitativa; la permanenza dell’opera e la sua destinazione funzionale prevalgono sulla qualificazione formale prospettata dal proprietario.
  • La realizzazione di una nuova costruzione in assenza di permesso di costruire impone al Comune l’adozione dell’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; il privato non può ottenere la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria invocando soltanto il contenuto impatto urbanistico dell’intervento.
  • L’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando individua le opere abusive e indica le disposizioni normative che fondano il potere repressivo, senza necessità di una motivazione ulteriore sulla graduazione degli interessi o sull’affidamento del destinatario in assenza di circostanze specifiche.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventi
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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