Sentenza n. 6953/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, che aveva accolto parzialmente il ricorso per ottemperanza, riconoscendo gli aumenti stipendiali ma negando la corresponsione al lordo del risarcimento e il rimborso delle ritenute IRPEF
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Chieti l'accertamento dell'illegittimità e della natura discriminatoria del collocamento a riposo dal 1° settembre 2014 anziché dal 1° settembre 2015, con condanna dell'amministrazione al risarcimento parametrato a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli eventuali aumenti stipendiali maturati e agli accessori. Poiché l'amministrazione aveva applicato ritenute IRPEF sulle somme, la ricorrente aveva promosso giudizio di ottemperanza chiedendo il ricalcolo al lordo e il rimborso delle ritenute già effettuate. Il TAR aveva riconosciuto gli aumenti stipendiali, ma aveva ritenuto legittima la tassazione, qualificando il risarcimento come sostitutivo di redditi non percepiti. In appello sono stati dedotti: violazione dell'art. 112 c.p.a. e travisamento del contenuto del giudicato civile, per avere il TAR integrato o reinterpretato la sentenza da eseguire; violazione dell'art. 6, comma 2, d.P.R. 917/1986, per erronea qualificazione del risarcimento come lucro cessante; mancata considerazione di precedenti della Corte d'Appello dell'Aquila e della prassi amministrativa relativa a casi analoghi; contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla natura non patrimoniale o comunque emergente del danno derivante dalla discriminazione di genere, dalla lesione dell'identità sociale e dell'immagine professionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR. Ha affermato che, nell'esecuzione di una sentenza civile, il giudice amministrativo deve attenersi a un criterio di stretta continenza, svolgendo un'attività meramente esecutiva senza integrare il giudicato né sostituire ad esso una propria autonoma valutazione. Dall'esame della sentenza del Tribunale di Chieti il Collegio ha ricavato che il risarcimento non era limitato alla mera perdita di retribuzioni, ma comprendeva le conseguenze pregiudizievoli della discriminazione di genere e dell'illegittimo pensionamento anticipato, inclusa la lesione dell'identità sociale e della dignità e immagine professionale. La quantificazione mediante il riferimento a dodici mensilità costituiva soltanto un parametro di liquidazione e non trasformava il danno in una pura sostituzione di redditi. Ne consegue che le somme non rientrano nell'art. 6, comma 2, d.P.R. 917/1986, applicabile ai proventi sostitutivi di redditi e ai risarcimenti destinati a reintegrare la perdita di redditi, e devono essere corrisposte al lordo dell'IRPEF, con rimborso delle ritenute già applicate e versate. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando anche la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione fino al saldo. In caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Chieti, con facoltà di delega. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Ministero è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudice amministrativo, nel dare esecuzione alle pronunce emesse da organi giudicanti appartenenti ad altri plessi giurisdizionali, deve orientarsi a un criterio di "stretta continenza".
Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile il giudice amministrativo deve limitarsi all'attuazione del contenuto del giudicato, senza integrarlo o svolgere una nuova e autonoma cognizione sulla portata della statuizione.
art. 6, comma 2, d.P.R. 917/1986
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi ... e le indennità conseguite ... a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi ... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
La tassazione riguarda le somme risarcitorie destinate a sostituire redditi perduti, cioè il lucro cessante; non riguarda invece il risarcimento di danni emergenti o non patrimoniali collegati alla lesione di autonomi beni della vita, anche quando la quantificazione sia parametrata alle retribuzioni non percepite.
art. 93 c.p.c.
Le spese sono state distratte in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
art. 4 Cost.
Richiamato nell'illustrazione dei motivi per evidenziare la tutela costituzionale dell'identità sociale e dell'immagine professionale connesse alla posizione lavorativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza pronunciata dal giudice civile, il giudice amministrativo deve attenersi al contenuto oggettivo del giudicato secondo un criterio di stretta continenza, limitandosi all'attività esecutiva e senza integrare, modificare o reinterpretare autonomamente la statuizione civile.
- La circostanza che un risarcimento sia quantificato mediante il riferimento alle retribuzioni non percepite non comporta, di per sé, che esso abbia natura esclusivamente sostitutiva di redditi: il parametro di liquidazione non coincide necessariamente con la qualificazione del danno.
- Le somme risarcitorie sono soggette a IRPEF soltanto se destinate a reintegrare redditi perduti o non percepiti. Sono invece corrisposte al lordo quando risarciscono un danno emergente o danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di autonomi beni della vita.
- Il risarcimento riconosciuto per un illegittimo pensionamento anticipato discriminatorio può comprendere, oltre alla perdita reddituale, la lesione dell'identità sociale, della dignità personale e dell'immagine professionale; in tale ipotesi le somme non costituiscono mera sostituzione di redditi imponibile ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.P.R. 917/1986.
- Quando il giudicato civile ha escluso la compensatio lucri cum damno rispetto ai ratei pensionistici e ha fondato l'obbligazione risarcitoria sulla discriminazione subita, tali elementi possono concorrere a dimostrare che il danno riconosciuto non è limitato al solo lucro cessante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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