Cassazione Penale, Sentenza n. 18967/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del sequestro conservativo disposto il 20 luglio 2021 sui beni mobili/immobili e sulle somme dovute a Miotti fino alla concorrenza di euro 139.826,06, eseguito per assicurare gli effetti della condanna al pagamento delle spese processuali in relazione al reato di cui all'art. 367 cod. pen. (falsa notizia o simulazione di reato) commesso il 18/10/2017. Il ricorrente deduceva: omissione di motivazione sul fumus commissi delicti; mancata precisa individuazione del credito oggetto di cautela ai sensi dell'art. 189 e del d.P.R. 115/2002; errata valutazione dei beni (uso del valore catastale invece del valore di mercato nonostante perizia della difesa); mancata motivazione sull'incapienza degli altri beni.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo l'emergere di una sentenza del Tribunale di Vicenza del 22/11/2021, con cui a seguito di patteggiamento è stata comminata a Miotti la pena di due anni di reclusione e disposta la restituzione dei beni e delle somme sequestrate, è venuta meno la finalità cautelare del sequestro (che era stata concessa esclusivamente per assicurare il pagamento delle spese processuali). Ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., quando la pena irrogata non supera i due anni non sussiste l'obbligo delle spese del procedimento connesse al patteggiamento; dunque il sequestro non può permanere e l'appello sulla misura cautelare perde oggetto. Per la stessa ragione non è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di cassazione o della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 367 cod. pen.
Norma richiamata in relazione al reato ascritto al ricorrente (falsa attestazione/simulazione di reato), ossia il fatto dedotto dagli atti a fondamento del sequestro.
art. 189 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo di individuazione del diritto di credito oggetto di sequestro conservativo; il ricorrente censurava la mancata precisa indicazione del credito cautelato.
d.P.R. 115/2002
Normativa richiamata congiuntamente all'art. 189 per la disciplina procedurale e formale del sequestro conservativo e della individuazione del credito oggetto di cautela.
art. 316 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla valutazione dei beni; utilizzato in combinazione con l'art. 2740 c.c. relativamente ai metodi di soddisfazione del credito.
art. 2740 cod. civ.
Principio della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni: richiamato con riferimento alla necessità di una corretta valutazione del patrimonio aggredibile (mercato vs valore catastale).
artt. 321 e 324 cod. proc. pen.
Norme invocate nella censura relativa alla mancata motivazione sull'incapienza dell'imputato (esame della insufficienza patrimoniale e delle garanzie disponibili).
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento (accordo sulle pene); la sentenza di patteggiamento è la vicenda processuale sopravvenuta che ha determinato la restituzione dei beni.
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
"quando la pena irrogata non superi i due anni di detenzione, la sentenza prevista dall'art. 444 ... non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento"
Principio applicato dalla Corte: se la pena concordata non supera i due anni non sussiste l'obbligo di pagare le spese del procedimento; pertanto, quando il sequestro è stato disposto solo per assicurare quelle spese, esso deve essere revocato/restiuito in caso di patteggiamento con pena <= 2 anni.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325-01)
Citazione giurisprudenziale a sostegno del principio per cui l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'oggetto della gravamina non è più idoneo a produrre effetti pratici per il ricorrente.
Massime di principio
- Se un sequestro conservativo è disposto esclusivamente per garantire il pagamento delle spese processuali, un successivo patteggiamento con pena non superiore a due anni determina la mancata condanna alle spese e quindi la restituzione dei beni; ciò può rendere privo di interesse l'impugnazione del provvedimento cautelare.
- La sopravvenuta carenza di interesse è motivo di inammissibilità dell'impugnazione: quando un evento sopravvenuto (sentenza, patteggiamento, assoluzione, restituzione) elimina l'utilità pratica della pronuncia richiesta, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Nel contestare un sequestro conservativo è utile censurare con precisione: (a) la sussistenza del fumus commissi delicti; (b) la specifica individuazione del diritto di credito oggetto di cautela; (c) la congruità della valutazione dei beni (preferibilmente con perizia asseverata che dimostri il valore di mercato); (d) l'accertamento dell'incapienza patrimoniale. Queste censure sono le più efficaci per opporsi alla misura.
- La valutazione dei beni a fini cautelari deve tenere conto del reale valore di mercato quando la difesa produce perizia idonea; l'uso del valore catastale può essere contestato se non congruo rispetto al valore di mercato dimostrabile.
- Chi impugna deve monitorare l'evoluzione del processo sostanziale (es. esito del dibattimento o patteggiamento): se sopravvengono provvedimenti che rendono inefficace il rimedio richiesto conviene tempestivamente rinunciare o aggiornare la tattica processuale per evitare spese inutili e il rischio di inammissibilità per mancato interesse.
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