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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9273/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma di condanna per rapina aggravata (capo A) e, per Morabito, anche per detenzione e porto di arma clandestina (capo D). Morabito ha dedotto, tra l'altro, l'errata mancata applicazione dell'attenuante speciale per la dissociazione dall'associazione mafiosa (art. 416-bis.1, comma 3) e vizi nella valutazione delle attenuanti generiche e della prescrizione del reato di arma. Marino ha contestato la valutazione della sua responsabilità ritenuta fondata sulle dichiarazioni del collaboratore Morabito, lamentando insufficiente verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e carenza di riscontri esterni, nonché errori nella valutazione delle aggravanti e nella determinazione della pena.

La decisione

Per Morabito: il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile; la sentenza di appello che lo riconosceva responsabile è stata sostanzialmente confermata; Morabito è condannato al pagamento delle spese processuali per il grado e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata rigettata la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile. Per Marino: nel corso del procedimento è intervenuto il decesso (29/04/2024); il reato a lui ascritto è estinto per morte e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 8 d.l. 13/05/1991 n.152 conv. L. 12/07/1991 n.203)

    L'attenuante speciale per chi si dissocia dall'associazione mafiosa non richiede la formale contestazione dell'aggravante associativa, ma occorrono elementi certi e univoci dagli atti che dimostrino che il reato non è stato commesso con il metodo mafioso o per agevolare l'attività dell'associazione; nel caso la Corte ha ritenuto che dagli atti non emergessero tali condizioni.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Le attenuanti generiche devono essere valutate secondo i criteri di bilanciamento e dosimetria della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di prevalenza delle aggravanti sulla diminuzione per la gravità dei fatti, la recidiva specifica e la natura delle aggravanti.

  • art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110/1975

    Riguarda i reati di armi e la prescrizione; la Corte ha ritenuto non maturata la prescrizione del reato di arma in ragione della recidiva reiterata e specifica applicata.

  • art. 150 cod. pen.

    Prevede l'estinzione del reato per morte dell'imputato; la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna nei confronti di Marino a seguito del decesso.

  • art. 620, lett. a) cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato; applicato per Marino deceduto dopo la proposizione del ricorso in cassazione.

  • art. 616 e art. 616 cod. proc. pen. (spese e sanzioni)

    Stabilisce la condanna alle spese processuali nel grado e il pagamento alla Cassa delle ammende per il ricorso infondato; applicato a carico di Morabito.

  • art. 192 e 533 cod. proc. pen.; art. 628 cod. pen.

    Richiamati dalle censure di Marino in relazione ai criteri di valutazione della chiamata di correità e degli elementi di riscontro esterni; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente la valutazione delle dichiarazioni e dei riscontri.

Massime di principio

  • Se l'imputato muore dopo la proposizione del ricorso in cassazione, il reato si estingue e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • L'attenuante per dissociazione dalla associazione mafiosa richiede, oltre a eventuali precedenti riconoscimenti, elementi processuali che dimostrino 'in fatto' l'irrilevanza del metodo mafioso nella commissione del reato; non basta la sola iscrizione o condanna passata per ottenere automaticamente la diminuente.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere valutate secondo i tre criteri consolidati: credibilità soggettiva del dichiarante, attendibilità intrinseca del racconto e riscontri esterni convergenti; le corti di merito hanno ampia discrezionalità se motivano compiutamente la verifica.
  • Il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è esercizio discrezionale del giudice di merito: se adeguatamente motivato e non manifestamente illogico, resta immune da sindacato in cassazione.
  • La recidiva specifica e reiterata può incidere sulla non maturazione della prescrizione e sul maggior peso ai fini della determinazione della pena; è necessario verificare nel dispositivo e nella motivazione se la recidiva è stata effettivamente riconosciuta.

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