Cassazione Penale, Sentenza n. 24560/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui era stata convalidata la misura impositiva del Questore di Macerata consistente nell'obbligo di presentazione presso la Questura per la durata di 5 anni, trenta minuti dopo l'inizio di ogni partita della S.S. Maceratese 1922. Il ricorrente denunciava, tra l'altro, eccessiva compressione del diritto di difesa per mancato rispetto del termine di 48 ore per il contraddittorio cartolare, carenza di motivazione circa l'urgenza e la pericolosità nonché inesatta estensione del divieto alle partite amichevoli. La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa al mancato rispetto del termine di 48 ore utile al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, richiamando la giurisprudenza consolidata che stabilisce che la convalida non può intervenire prima che siano decorse 48 ore dalla notificazione, pena la nullità generale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con efficacia assorbente sulle altre doglianze e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 02/01/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. Nella motivazione la Corte ha rilevato che il provvedimento era stato notificato il 02/01/2024 alle ore 12:20 mentre la richiesta di convalida del pubblico ministero e la convalida giudiziale sono intervenute il 04/05/2024 (richiesta ore 8:20; convalida ore 11:39), violando il termine delle 48 ore previsto dalla giurisprudenza per l'effettivo esercizio del diritto di difesa; per questo motivo si è disposta l'annullamento senza rinvio e si è dato incarico alla cancelleria di comunicare il dispositivo al Questore di Macerata.
Norme richiamate
Orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223)
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223
Stabilisce che il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto a 48 ore dalla notificazione per esaminare gli atti e presentare memorie al giudice della convalida; la convalida non può intervenire prima dello scadere di tale termine e la violazione comporta nullità generale.
Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 68 del 28/04/2016
Decreto n. 68 del 28/4/2016
Consente la redazione della motivazione in forma semplificata, modalità utilizzata nella sentenza.
Massime di principio
- Quando il Questore impone un obbligo di presentazione, il destinatario ha diritto ad un periodo di 48 ore dalla notificazione per esaminare gli atti e difendersi; qualsiasi convalida giudiziale antecedente a tale termine è nulla.
- La richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e la successiva convalida del GIP devono rispettare il decorso delle 48 ore; il mancato rispetto determina nullità generale dell'atto impugnato nella parte che comprime il diritto di difesa.
- In presenza di provvedimenti limitativi della libertà personale o di obblighi gravosi (es. obbligo di presentazione), il giudice richiede una motivazione chiara e circostanziata sull'urgenza, sulla pericolosità dell'interessato e sulla proporzionalità della misura; carenze possono essere valorizzate in sede di impugnazione.
- L'annullamento per violazione del termine per il contraddittorio può essere pronunciato senza rinvio, con dichiarazione di cessazione dell'efficacia della misura nella parte annullata.
- Per evitare l'annullamento, le autorità devono assicurare tempestiva notificazione e attendere il decorso del termine utile per il contraddittorio prima di chiedere o praticare la convalida giudiziale; analogamente, le misure che si estendono a situazioni quali partite amichevoli richiedono specifica motivazione di necessità e liceità.
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