Cassazione Penale, Sentenza n. 37693/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di rimessione in termini presentata per proporre opposizione al decreto di archiviazione del 28/04/2022. Denunciava violazione di legge (artt. 153-bis, 154 e 168 c.p.p.), sostenendo che la richiesta di archiviazione non era stata notificata alla persona offesa (anche in ragione di un mutamento di residenza) e che l'ufficiale giudiziario non avrebbe compiuto ricerche di notifica adeguate, così impedendogli di esercitare il diritto di opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato la data in cui aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento di archiviazione, requisito necessario per valutare l'ammissibilità della rimessione in termini. Dagli atti è emersa una richiesta del difensore del 20/02/2021 e una annotazione del P.M. (2/04/2022) che segnalava la pendenza della richiesta di archiviazione dal dicembre 2019; ciò indicava che la parte era stata informata, anche se in modo non formale, e avrebbe dovuto spiegare i motivi della sua inattività. Inoltre la domanda presentata al GIP non era espressamente una richiesta di rimessione in termini ma mirava alla dichiarazione di nullità della notifica, cosa inammissibile dopo l'adozione del decreto di archiviazione (procedimento ormai concluso). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 153-bis, 154 e 168 cod. proc. pen.
citati nel motivo di ricorso
Si riferiscono alle garanzie e alle modalità di informazione e partecipazione della persona offesa (notifiche e possibilità di proporre opposizione all'archiviazione). La Corte però ha ritenuto che l'asserita mancata notifica, per essere efficace ai fini della rimessione in termini, doveva essere specificamente allegata con le date e le circostanze della conoscenza del provvedimento; una generica censura di mancata notifica non è sufficiente
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
presente nel dispositivo della decisione procedurale
La norma è richiamata per la modalità di trattazione del ricorso dinanzi alla Corte. Qui la Corte ha adottato le forme previste dall'art. 611, comma 1, per l'esame del ricorso
art. 175 cod. proc. pen.
richiamato nel ragionamento sulla tempestività
Regola i termini e le condizioni per la rimessione in termini: la parte che chiede la riammissione deve indicare tempestivamente la conoscenza del provvedimento e motivare l'inattività; la mancata indicazione della data di conoscenza e l'esistenza di elementi che dimostrano un'informazione precedente rendono inammissibile la domanda
Massime di principio
- In caso di impugnazione per mancata notifica di una richiesta di archiviazione, occorre indicare con precisione la data in cui si è avuta effettiva conoscenza del provvedimento: senza questa indicazione la richiesta di rimessione in termini è inammissibile
- Se esistono atti o comunicazioni (anche informali) che dimostrano che la parte era a conoscenza della richiesta di archiviazione, la Corte può ritenere tardiva e infondata la domanda di rimessione in termini a meno che non siano spiegati adeguatamente i motivi dell'inattività
- Una istanza rivolta al GIP successiva al decreto di archiviazione non può semplicemente chiedere la rinnovazione della notifica: quando il procedimento è concluso non sussiste più la possibilità di rinnovare la notifica e la strategia corretta è una tempestiva richiesta di rimessione in termini che espliciti i motivi del ritardo
- Le censure generiche sulla mancata notifica o su presunte carenze dell'ufficiale giudiziario non bastano; è necessario allegare elementi specifici e temporali che giustifichino la richiesta di riammissione
- La mancata formulazione espressa e tempestiva della domanda di rimessione in termini e l'omissione di richiedere esplicitamente tale rimessione al giudice espongono al rischio di inammissibilità e di condanna per spese e sanzioni
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