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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20059/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2006, con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato la residenza fiscale del contribuente in Italia. La Commissione tributaria regionale ha confermato il rigetto del ricorso di primo grado, valorizzando elementi fattuali quali la presenza di numerosi incarichi in soggetti con sede italiana, la disponibilità di un immobile a Bologna ove risultavano utenze intestate alla moglie, il fatto che Bologna fosse la sede di tutte le società di cui il contribuente era rappresentante legale e la circostanza che i maggiori emolumenti provenissero da società italiane. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e omessa motivazione per non avere la CTR considerato la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA e le relative tie breaker rules, sostenendo che fosse stata provata e non contestata la disponibilità di un’abitazione permanente negli Stati Uniti; con il secondo ha censurato la ritenuta prova della residenza fiscale in Italia, lamentando violazione delle regole sull’onere della prova e degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché un vizio motivazionale, in sostanza contestando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione relativa all’applicazione della Convenzione Italia-USA era stata introdotta solo in appello e dunque ampliava il thema decidendum; inoltre ha rilevato che la CTR aveva comunque fatto applicazione del criterio convenzionale dell’abitazione permanente e, in mancanza di prova di una effettiva permanenza negli Stati Uniti, del criterio successivo del centro degli affari e degli interessi. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito e, inoltre, risultava precluso il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di "doppia conforme". Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura, ma la Corte non ne ravvisa violazione nella decisione impugnata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato a sostegno della contestazione sulla prova dei fatti, ma la censura è ritenuta inammissibile perché tende a una rivalutazione del merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non è applicabile il vecchio testo; nel testo vigente la doglianza è comunque inammissibile in presenza di doppia conforme

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    opera il divieto di proporre il vizio motivazionale quando vi sia doppia conforme nei giudizi di merito

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La questione nuova introdotta solo in appello, quando amplia il thema decidendum anche in fatto, è inammissibile se non ritualmente dedotta nel primo grado quando integri un’eccezione propria.
  • In materia di residenza fiscale, i criteri convenzionali per risolvere il conflitto di doppia imposizione si applicano secondo il loro ordine logico: prima l’abitazione permanente, poi gli ulteriori criteri successivi, tra cui il centro degli affari e degli interessi.
  • La censura di legittimità non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando le sentenze di primo e secondo grado siano sorrette da identica ratio decidendi sui fatti principali, ricorrendo la c.d. doppia conforme.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sulla motivazione è fortemente limitato e non consente di rivalutare il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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