Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/644

Regolamento (UE) 2021/644 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) per cinque sostanze attive fitosanitarie, modificando gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Le modifiche tengono conto dei pareri scientifici dell’EFSA, dei CXL del Codex, delle tolleranze all’importazione e delle valutazioni sui rischi per i consumatori. È previsto un regime transitorio per i prodotti già ottenuti o importati prima del 10 novembre 2021, con applicazione delle nuove regole dal 10 novembre 2021.

Modifica dei limiti massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, mediante aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica ai residui dei principi attivi fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sugli operatori alimentari, importatori, produttori e autorità di controllo degli Stati membri, nonché sui prodotti immessi sul mercato nell’Unione o importati nell’Unione. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti nell’Unione o importati prima del 10 novembre 2021. Restano fermi, per i prodotti non autorizzati e privi di tolleranze all’importazione o CXL, i valori di default/limite di determinazione previsti dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Modifica dei limiti massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato

Il regolamento interviene sul sistema dei limiti massimi di residui disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III per cinque sostanze attive fitosanitarie. La revisione è motivata dai pareri scientifici dell’EFSA, dalla necessità di riflettere alcuni CXL del Codex, dalle tolleranze all’importazione richieste dagli operatori e dall’esigenza di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori.

Ambito e finalità della revisione

Il provvedimento riguarda residui di antiparassitari in prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione precisa che gli LMR sono stati riesaminati sulla base dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e che, in presenza di informazioni incomplete ma senza rischi per i consumatori, è possibile fissare i valori indicati dall’EFSA in attesa di ulteriore verifica. Nei casi privi di autorizzazione d’uso, tolleranze all’importazione o CXL, resta applicabile il limite di determinazione o il valore di base previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

Fluxapyroxad

Per il fluxapyroxad l’EFSA aveva raccomandato di aumentare o mantenere taluni LMR e di riesaminare, per alcune categorie di prodotti, dati non ancora completi. Il regolamento fissa pertanto nuovi valori nell’allegato II per numerosi prodotti, includendo anche categorie in cui la Commissione prevede un riesame entro due anni dalla pubblicazione. È richiamata inoltre una tolleranza all’importazione per alcuni ortaggi a radice e tubero, in particolare nell’ambito degli usi statunitensi.

Imexazol

Per l’imexazol il regolamento recepisce il parere EFSA che raccomandava di ridurre l’LMR per le barbabietole da zucchero. Il valore viene quindi fissato nell’allegato II al livello indicato dall’Autorità, sulla base dell’assenza di rischi per i consumatori.

Metamitron

Per il metamitron l’EFSA ha suggerito una riduzione degli LMR vigenti per mele, pere, bietole, carote, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, rape, cipolle e barbabietole da zucchero. Per fragole, rucola, prodotti baby leaf, foglie di spinaci e simili e alcune infusioni di erbe, l’Autorità ha rilevato carenze informative, ma ha comunque escluso rischi per i consumatori, consentendo la fissazione dei livelli in allegato II. Anche per queste voci è previsto un riesame entro due anni.

Penflufen

Per il penflufen non erano fissati precedenti LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e, non essendo la sostanza inclusa nell’allegato IV, era applicabile il valore di default di 0,01 mg/kg. L’EFSA ha raccomandato di mantenere invariato l’LMR per le patate e il regolamento lo recepisce in allegato II.

Spirotetrammato

Lo spirotetrammato è oggetto di una revisione ampia: l’EFSA ha proposto anche una modifica della definizione del residuo e ha raccomandato riduzioni o mantenimenti per varie categorie di prodotti, oltre ad aumenti per altri. Il regolamento aggiorna gli LMR nell’allegato II per un ampio numero di colture, comprese agrumi, pomacee, fragole, olive da tavola, kiwi, avocado, banane, melograni, ananas, ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, solanacee, cavoletti di Bruxelles, cavoli rapa e altre categorie. Per alcuni prodotti la Commissione richiama la necessità di un riesame entro due anni per la mancanza di dati completi.

Definizione del residuo e limiti tecnici

Per lo spirotetrammato la definizione del residuo è espressamente indicata come somma di spirotetrammato e spirotetrammato-enolo, espressi come spirotetrammato, con una specifica nota tecnica per alcune combinazioni di antiparassitario e codice. Il regolamento riporta anche numerosi valori contrassegnati dal limite di determinazione analitica, quando il residuo non è quantificabile a livelli superiori.

Disposizioni transitorie e applicazione

Per evitare perturbazioni del mercato, il regolamento prevede che la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 10 novembre 2021. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 10 novembre 2021, data dalla quale gli operatori e le autorità di controllo devono fare riferimento ai nuovi LMR.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR negli allegati II e III

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. Nell’allegato II sono introdotte nuove colonne e valori di LMR per fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato; nell’allegato III, parte A, le colonne relative a fluxapyroxad, imexazol, metamitron e spirotetrammato sono soppresse.

Principali variazioni per sostanza attiva

Per fluxapyroxad sono fissati o aggiornati numerosi LMR in base ai pareri EFSA, inclusi aumenti o mantenimenti per vari prodotti e alcune tolleranze all’importazione; per alcuni prodotti è previsto il riesame entro due anni dalla pubblicazione. Per imexazol l’LMR viene fissato per le barbabietole da zucchero al livello raccomandato dall’EFSA. Per metamitron vengono ridotti o fissati LMR per mele, pere, bietole, carote, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, rape, cipolle e barbabietole da zucchero, con ulteriori LMR fissati per fragole, rucola, baby leaf, foglie di spinaci e simili, infusioni di erbe e altri prodotti; anche qui è previsto il riesame entro due anni. Per penflufen è confermato l’LMR per le patate. Per spirotetrammato sono modificati numerosi LMR, anche con nuova definizione del residuo (somma di spirotetrammato e spirotetrammato-enolo, espressi come spirotetrammato), e sono fissati LMR per prodotti come agrumi, pomacee, fragole, olive, kiwi, avocado, banane, melograni, ananas, ortaggi e altri; anche questi valori saranno riveduti entro due anni.

Ruolo dell’EFSA, del Codex e delle tolleranze all’importazione

Il regolamento recepisce i pareri motivati dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha valutato i dati disponibili e la sicurezza per i consumatori. Nella definizione degli LMR sono stati considerati anche i limiti massimi di residui del Codex (CXL), ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione. Sono inoltre accolte domande di tolleranza all’importazione, in particolare per fluxapyroxad in alcuni ortaggi a radice e tubero, e per spirotetrammato in "altra piccola frutta e bacche".

Limiti di determinazione per prodotti non autorizzati o senza dati completi

Per i prodotti sui quali l’uso delle sostanze non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione o al valore di base previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. In diversi casi l’EFSA ha segnalato lacune informative; la Commissione dovrà tenere conto delle informazioni mancanti in sede di riesame, se presentate entro il 20 aprile 2023, oppure della loro assenza.

Disposizioni transitorie

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 10 novembre 2021. La disposizione assicura continuità alla commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti già immessi sul mercato prima dell’entrata in applicazione dei nuovi LMR.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 10 novembre 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionalecontrolli ufficiali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.