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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14595/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un geometra volta a ottenere la cancellazione dalla Cassa previdenziale di categoria con decorrenza anteriore a quella riconosciuta dall'ente, nonché l'annullamento della cartella esattoriale relativa ai contributi richiesti per l'anno 2013 e, in subordine, l'accertamento del diritto alla cancellazione da una data successiva (13/12/2013), sostenendo che il ritardo nel perfezionamento della pratica fosse imputabile al Collegio professionale. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo non provato il completamento dell'iter di cancellazione, in particolare la produzione della documentazione richiesta dal regolamento della Cassa, e non ricostruibile una volontà inequivoca di cancellarsi desumibile da iniziative preliminari o da comunicazioni informali. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Cassa nel 2016 avrebbe poi cancellato l'iscritto sulla base della sola volontà manifestata, senza formalità, e perché il comportamento successivo del ricorrente mostrerebbe che la pratica era stata avviata già nel 2012-2013; (2) violazione degli artt. 1362, comma 2, e 1366 c.c. e dell'art. 47 d.P.R. 445/2000, per non aver valorizzato il comportamento concludente della Cassa e la buona fede nell'esecuzione del rapporto previdenziale, oltre alla dedotta irrilevanza di un modulo non sottoscritto; (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto non provato il completamento dell'iter documentale e la manifestazione di volontà nel 2012/2013, nonostante alcuni documenti e una comunicazione del 2016 degli avvocati del Collegio. La Cassa ha resistito eccependo che i motivi mirassero a una rivalutazione del merito e proponendo a sua volta ricorso incidentale sulle spese compensate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che i primi tre motivi non denunciassero reali omissioni motivazionali o violazioni di legge, ma si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei comportamenti delle parti. In particolare, ha osservato che la Corte d'appello aveva già esaminato le circostanze indicate dal ricorrente, escludendo che da esse emergesse una volontà inequivoca di cancellazione e ritenendo non provato il perfezionamento della pratica secondo le formalità richieste. Ha inoltre affermato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è incompatibile con la doppia conforme o, comunque, con una doglianza che mira solo a sostituire una diversa lettura dei fatti; analogamente, la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova e non quando si contesti il modo in cui le prove sono state apprezzate. Il ricorso incidentale della Cassa, relativo alla compensazione delle spese in appello, è stato dichiarato inefficace perché tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente principale, con ulteriore applicazione delle conseguenze economiche previste per il rigetto/inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è censurabile solo nei limiti ristretti previsti dalla norma e non quando la doglianza si traduca in una mera richiesta di diversa valutazione delle prove o dei fatti; inoltre opera il limite della doppia conforme.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge può essere dedotta solo se si contesta un errore di sussunzione o di applicazione della norma, non quando si mira in realtà a ottenere una nuova ricostruzione del fatto.

  • art. 1362 c.c.

    Le regole di interpretazione non possono essere usate in cassazione per sostituire la lettura dei fatti compiuta dal giudice di merito; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non vi fosse un contratto da interpretare in senso tecnico e che la questione fosse di accertamento della volontà e del completamento della procedura.

  • art. 1366 c.c.

    La buona fede nell'interpretazione non consente di sovvertire l'accertamento di merito sul contenuto della volontà manifestata e sulla necessità delle formalità richieste dal regolamento.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    La deduzione sulla dichiarazione sostitutiva non ha scalfito l'accertamento della Corte circa la mancata prova di una valida e tempestiva documentazione richiesta per la cancellazione.

  • art. 43 d.P.R. 445/2000

    La doglianza relativa alla validità di un'autocertificazione non sottoscritta è stata ritenuta comunque inconferente, perché non idonea a dimostrare il perfezionamento dell'iter di cancellazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l'onere a una parte diversa da quella gravata; non ricorre quando si contesti la valutazione delle prove e l'esito dell'accertamento probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non è ammissibile quando si deduce, sotto la veste della violazione dell'art. 115 c.p.c., una diversa lettura delle risultanze istruttorie già esaminate dal giudice di merito.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per affermare che il ricorso incidentale proposto oltre i termini ordinari è inefficace in caso di inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Richiamato quale termine ordinario oltre il quale il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è inammissibile.

  • art. 371, comma 2, c.p.c.

    Il rispetto del termine per il controricorso/ricorso incidentale rispetto alla notifica del ricorso principale non salva l'efficacia del ricorso incidentale tardivo quando il principale sia inammissibile.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 2 d.lgs. 509/94

    Richiamato dal ricorrente per sostenere limiti all'autonomia regolamentare della Cassa, ma la Corte ha escluso la violazione osservando che spetta al professionista rendere le dichiarazioni richieste nell'interesse proprio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte richiama la possibile applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei documenti già scrutinati dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando un fatto storico decisivo sia effettivamente trascurato, non quando la sentenza abbia esaminato il fatto e lo abbia valutato in modo non condiviso dalla parte.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non sussiste quando si contesti l'apprezzamento delle risultanze istruttorie o la conclusione tratta dal giudice circa l'insufficienza della prova.
  • Le norme sull'interpretazione e la buona fede non possono essere invocate in cassazione per ottenere una diversa lettura del comportamento delle parti, se la questione effettiva è l'accertamento di merito sulla volontà manifestata e sulla prova del perfezionamento di una procedura regolamentare.
  • Il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, anche se il ricorso incidentale è stato proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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