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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11312/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che confermava le condanne pronunciate in abbreviato per reati in materia di stupefacenti. Cavisi contestava l'affermazione di cessione sulla base delle intercettazioni (presunta data e modalità), chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 t.u. stupefacenti), deduceva ne bis in idem rispetto a precedente condanna per detenzione, invocava la continuazione (art. 81 c.p.), la esclusione o valutazione della recidiva e censurava l'entità della pena rispetto al minimo edittale. Dibisceglia contestava di essere stato erroneamente ritenuto concorrente nella detenzione a fini di spaccio (art. 73 comma 4) e non semplice favoreggiatore (art. 378 c.p.), e chiedeva prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata. Sula deduceva travisamento del contenuto di intercettazioni (in particolare conversazioni del 2 aprile 2014) e carenza motivazionale rispetto ad affermazioni di Dibisceglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili, per genericità o manifesta infondatezza, la maggior parte dei motivi proposti. In particolare: per Cavisi la Cassazione ha annullato in parte la sentenza limitatamente alla questione dell'applicabilità della continuazione (art. 81 c.p.) e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo esame su tale punto; per il resto il ricorso di Cavisi è stato dichiarato inammissibile. I ricorsi di Dibisceglia e di Sula sono stati dichiarati inammissibili e il Tribunale ha disposto l'obbligo per ciascuno di versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali. Le censure su intercettazioni, fatto di lieve entità, ne bis in idem e recidiva sono state complessivamente ritenute infondate o generiche; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto e il concorso di Dibisceglia, escludendo la qualificazione come favoreggiamento, e ha ritenuto non fondata la doglianza di Sula.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990 (t.u. sugli stupefacenti) - art. 73

    Art. 73 comma 4 configurato per la detenzione/cessione ai fini di spaccio; comma 5 richiamato in riferimento alla possibilità del fatto di lieve entità, la Corte ha ritenuto non applicabile la lieve entità per l'impatto e le circostanze della detenzione/cessione anche in assenza della prova analitica del principio attivo o di quantità precisa quando emergono elementi probatori idonei ("droga parlata").

  • codice penale - art. 81

    La continuazione richiede identità del disegno criminoso e indicatori concreti (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, programmazione nelle linee essenziali). La Corte ha ritenuto necessario un nuovo esame sulla sussistenza della continuazione tra la detenzione già giudicata definitivamente e la cessione contestata, annullando e rinviando parzialmente la decisione di merito.

  • codice penale - art. 378

    Norma sul favoreggiamento personale; la Corte ha ricordato che, nei reati permanenti come l'illecita detenzione, la condotta di agevolazione anteriore alla cessazione della condotta si risolve in concorso nel reato e non in favoreggiamento, pertanto la qualificazione di Dibisceglia come concorrente è stata ritenuta corretta.

  • codice penale - art. 99

    Disciplina della recidiva reiterata; la Corte ha ritenuto che la recidiva osti alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 69 comma 4 c.p.), e che la doglianza sul mancato esame del rapporto tra precedenti e maggiore colpevolezza fosse preclusa se non dedotta in appello.

  • codice penale - art. 69

    Impossibilità di dare prevalenza alle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata, confermata dalla Corte nel rigetto delle istanze di Dibisceglia.

  • codice di procedura penale - art. 529 e art. 649

    Richiamati nei motivi di cavilli procedurali: la Corte ha censurato come generiche le doglianze non specificamente confrontate con la motivazione di merito e confermato l'insindacabilità delle valutazioni di fatto sulle intercettazioni salvo manifesta illogicità.

  • codice di procedura penale - art. 581

    Richiama il principio di specificità del ricorso per cassazione: non è ammesso contestare solo una delle autonome e autosufficienti ragioni di fatto poste a fondamento della decisione; ciò ha condotto all'inammissibilità del ricorso di Sula per difetto di specificità.

  • codice di procedura penale - art. 606

    Preclusione delle questioni non dedotte nel grado di appello (es. deduzioni su motivazione relative a recidiva) e inammissibilità per questioni nuove dedotte in cassazione.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Norma che dispone l'onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità; applicata per Dibisceglia e Sula con fissazione di Euro 3.000 ciascuno.

Massime di principio

  • Le intercettazioni crittiche o cifrate costituiscono valutazione di fatto rimessa al giudice del merito; in Cassazione sono sindacabili solo se la motivazione di merito è manifestamente illogica o irragionevole.
  • La configurazione del "fatto di lieve entità" ex art. 73 t.u. richiede una valutazione complessiva e non è esclusa automaticamente dall'assenza di prova analitica della quantità o del principio attivo quando emergono elementi indicativi dell'ingente offerta (c.d. "droga parlata").
  • Ne bis in idem tra detenzione e cessione è escluso se l'oggetto materiale (quantitativi distinti o partite diverse) è diverso; l'identità dell'oggetto materiale è elemento imprescindibile per ritenere un unico fatto.
  • La qualificazione del reato come concorso o favoreggiamento dipende dal momento e dalla natura della condotta rispetto al carattere permanente del reato: ogni agevolazione prestata durante la persistenza della detenzione può concretizzare concorso e non favoreggiamento.
  • Per riconoscere la continuazione (art. 81 c.p.) è necessaria l'esistenza di indici concreti e una programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi; la presenza di alcuni elementi isolati non è sufficiente a escludere la determinazione estemporanea.
  • In Cassazione è preclusa la censura di questioni non dedotte nei gradi di merito o sollevate per la prima volta in sede di legittimità (art. 606 c.p.p.); pertanto bisogna articolare in modo specifico le doglianze già in appello.
  • La carenza di specificità del ricorso (attaccare solo una delle ragioni autonome della decisione) porta all'inammissibilità o al difetto di interesse a impugnare, se la critica non può incidere sull'esito complessivo.

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