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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10332/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che aveva rigettato le richieste di riesame contro la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP per il delitto di omicidio premeditato di Sebastiano Rizzotti (delitto commesso nel 1990). I ricorrenti deducevano, tra l'altro: inutilizzabilità degli atti di indagine successivi a più decreti di archiviazione senza decreto di autorizzazione alla riapertura; vizio di motivazione e manifesta illogicità nella valutazione della gravità indiziaria fondata soprattutto sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Massimiliano Caliri e Carmelo D'Amico (con specifica censura delle contraddizioni e delle tardive emergenze dichiarative di D'Amico); incompetenza della Procura distrettuale per mancata contestazione dell'aggravante mafiosa in relazione al tempus commissi delicti; carenza di prova circa la premeditazione e insussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura tenuto conto dell'epoca remota del fatto e del profilo personale degli indagati.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni processuali di incompetenza della Procura distrettuale e di inutilizzabilità degli atti per omissione dell'autorizzazione alla riapertura: ha ritenuto che la competenza DDA possa estendersi a fatti connessi a attività mafiosa anche se l'aggravante non era originariamente contestata e che la riapertura fosse legittima trattandosi di procedimenti originariamente rubricati contro ignoti e di nuove informative del 2019 che hanno prodotto indizi certi. Tuttavia la Corte ha accolto i ricorsi quanto alla doglianza sulla manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria: ha ritenuto insufficiente e contraddittoria la valutazione dell'attendibilità dei collaboratori, in particolare per le radicali incongruenze e il revirement di Carmelo D'Amico e per le incoerenze tra le dichiarazioni di Caliri e quelle di Siracusa. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Messina per una nuova valutazione, con indicazione di riesaminare la attendibilità frazionata dei collaboratori e, conseguentemente, la gravità degli indizi e le esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 414 cod. proc. pen.

    emesso a norma degli articoli precedenti

    L'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 è riferita, secondo il Tribunale del riesame e richiamato in sentenza, ai decreti di archiviazione emessi nei procedimenti a carico di persone note; se l'archiviazione è intervenuta 'contro ignoti' non opera l'obbligo di un specifico decreto di autorizzazione alla riapertura

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La competenza del pubblico ministero distrettuale antimafia si estende ai fatti 'connessi' con l'attività di associazioni mafiose anche quando non è stata formale la contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 152/1991; la ratio è di accentrare nelle mani della Procura distrettuale le indagini connesse a fatti di mafia

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato per individuare il riferimento fenomenico alla mafia: i reati commessi in connessione con attività mafiosa rientrano nella competenza DDA anche se non è stata contestata la circostanza aggravante all'epoca dei fatti

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti nella censura sulla competenza (per presunta mancanza di urgenza), ma la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio dedotto collegato all'uso della procedura d'urgenza

Massime di principio

  • La competenza della Procura distrettuale antimafia deve essere valutata in chiave sostanziale: se un reato è connesso all'attività mafiosa la competenza DDA può esistere anche in assenza di formale contestazione dell'aggravante all'epoca del fatto
  • Se precedenti procedimenti sono stati archiviati "contro ignoti", la successiva acquisizione di nuovi elementi idonei a individuare soggetti può legittimare la riapertura senza un formale decreto di autorizzazione ex art. 414, ma la scelta della Procura può comunque essere sindacata in sede giurisdizionale nei limiti del loro areale di responsabilità disciplinare o penale
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia costituiscono elemento indiziario delicato: revirements, tardive memorie o contraddizioni significative riducono drasticamente l'affidabilità e richiedono una motivazione puntuale e frazionata che espliciti la valutazione circa coerenza, precisione, spontaneità e riscontri oggettivi
  • Quando la gravità indiziaria per una misura cautelare si fonda principalmente su dichiarazioni di collaboratori, il giudice deve esplicitare come le singole parti del narrato resistano a critiche di incoerenza e come siano corroborate da elementi oggettivi; altrimenti il provvedimento è vulnerabile per manifesta illogicità
  • La proporzionalità e l'adeguatezza della custodia in carcere devono tener conto anche della remota epoca del fatto e delle condizioni personali dell'indagato; l'eventuale rischio di reiterazione deve essere valutato con elementi concreti e non solo mediante asserzioni generiche sulla militanza o pericolosità

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