Cassazione Penale, Sentenza n. 18855/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 521, comma 2, c.p.p. per presunta indebita modifica del capo di imputazione riguardo al quantum dei contributi INPS evasi (da euro 12.370,42 contestati nell'imputazione a euro 14.473,29 indicati in sentenza), con pregiudizio del diritto di difesa; 2) carenza di prova circa l'effettiva corresponsione delle retribuzioni (e quindi mancanza dell'elemento materiale del reato) e dedotta impossibilità assoluta di adempiere per crisi economica dell'azienda, come causa di esclusione del dolo; 3) prescrizione del reato in seguito alla sentenza di illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del DL 18/2020 (contestazione della decorrenza/sospensione dei termini).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la variazione dell'ammontare contestato riguardasse profili marginali non essenziali della fattispecie e che il nucleo essenziale del fatto (omesso versamento delle ritenute INPS relative al 3° e 4° trimestre 2011) fosse rimasto invariato; il documento che attestava l'importo era acquisito agli atti e il ricorrente ha potuto difendersi. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura sulla mancata prova della corresponsione delle retribuzioni, attestate dalle dichiarazioni trimestrali INPS allegate, e ha giudicato che l'asserita impossibilità di adempiere per crisi economica non fosse stata provata in modo tale da escludere il dolo; ha inoltre richiamato il principio per cui in cassazione non è consentita la rivalutazione del merito probatorio. Sul terzo motivo ha rilevato che, in presenza dell'aggravante speciale della recidiva reiterata infraquinquennale, il termine di prescrizione è il più lungo (dieci anni) e che, conteggiando anche le sospensioni dei termini per rinvii, il reato non è prescritto. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata nella qualifica del reato (concorrente o cumulo) come parte della descrizione della fattispecie; non oggetto di specifica interpretazione censurata in cassazione.
DL 463/1983, convertito con L. 638/1983, art. 2, commi 1 e 1-bis
Norma sostanziale sulla quale si fonda il reato contestato (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali); la Corte ha ritenuto provata la fattispecie in base agli atti andati in istruttoria.
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare una presunta modifica del capo di imputazione; la Corte ha interpretato il principio restringendolo al divieto di radicale trasformazione del fatto, ritenendo che la modifica dell'ammontare non abbia alterato il nucleo essenziale dell'accusa e non abbia pregiudicato il diritto di difesa.
art. 516 cod. proc. pen.
Citato in connessione con i profili processuali di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la corrispondenza fra accusa e sentenza nei termini che l'art. 516 intende tutelare.
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione invocata dal ricorrente; la Corte ha valutato la questione tenendo conto dell'aggravante speciale (recidiva reiterata infraquinquennale) che allunga il termine prescrizionale, ritenendo il reato non prescritto.
DL 18/2020, art. 83, comma 9 (incidenza della pronuncia di illegittimità costituzionale)
Il ricorrente richiamava la recente pronuncia di illegittimità costituzionale; la Corte ha comunque ritenuto che, anche tenendo conto delle conseguenze della pronuncia, il termine prescrizionale complessivo risultava ancora non maturato nel caso concreto.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale che disciplina il trattamento del ricorso (richiamata in apertura per indicare la modalità di trattazione del ricorso).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte nella decisione.
Massime di principio
- La modifica in giudizio dell'ammontare dell'elemento quantitativo del reato (es. somma evasa) non configura automaticamente violazione del principio di corrispondenza accusa-difesa ai sensi dell'art. 521 c.p.p., purché il nucleo essenziale del fatto rimanga identico e l'imputato abbia avuto reale possibilità di difendersi
- In cassazione è preclusa la rivalutazione del merito probatorio: le questioni che implicano una nuova valutazione delle prove raccolte sono inammissibili salvo vizi di diritto o macroscopici errori motivazionali
- La prova della corresponsione delle retribuzioni può essere desunta anche da documentazione amministrativa (es. dichiarazioni trimestrali INPS); l'onere di allegazione e prova compete a chi invoca l'esclusione del dolo per impossibilità di adempiere
- La deduzione di una crisi economica come causa di esclusione del dolo richiede allegazioni e mezzi di prova adeguati: l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo) è riservato al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se motivato
- La determinazione della prescrizione deve tener conto di eventuali circostanze aggravanti che allungano il termine prescrizionale (es. recidiva reiterata) e dei periodi di sospensione decorrenti da rinvii e provvedimenti processuali
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanna per spese e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente l'ammissibilità e i presupposti giuridici prima di proporre ricorso in Cassazione
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