Cassazione Penale, Sentenza n. 20643/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio della condizione di procedibilità per presunta invalidità della procura speciale con cui la coop ha promosso querela; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 99 c.p. per la qualificazione della recidiva (contestata come specifica, reiterata e infraquinquennale) e per la mancata esplicitazione delle ragioni che avrebbero dovuto escludere il giudizio di equivalenza delle circostanze generiche; 3) mancata applicazione di una pena sostitutiva (pecuniaria o detenzione domiciliare) alla pena detentiva di quattro mesi, in ragione della modestia del fatto e delle modifiche normative (legge n. 689/1981 e d.lgs. n. 150/2022); 4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p. (danno di speciale tenuità), ritenuta dalla difesa prevalente sulla recidiva e idonea a rideterminare la pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto valida la procura speciale conferita dalla COOP (ai sensi dell'art. 37 disp. att. c.p.p.), ha dichiarato manifestamente infondati o inammissibili i motivi relativi alla recidiva, alla mancata applicazione della pena sostitutiva e al mancato riconoscimento dell'attenuante di speciale tenuità. Ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato l'imputata per tentato furto alla pena di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa (concesse le circostanze generiche con giudizio di equivalenza). Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 37 disp. att. cod. proc. pen.
"consente che la procura speciale di cui all'art. 122 [cod. proc. pen.] possa essere rilasciata in via preventiva per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce"
La procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante dell'ente è valida anche se non indica i singoli reati e può autorizzare la presentazione di denunce/querela per fatti che ledono gli interessi sociali.
art. 122 cod. proc. pen.
Richiamato in combinato con l'art. 37 disp. att.; la procura speciale prevista dall'art. 122 può essere rilasciata preventivamente per compiere atti processuali futuri.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
La mancata impugnazione da parte del Pubblico Ministero non impedisce al giudice d'appello di qualificare la recidiva in senso favorevole all'imputato; la Corte d'appello ha quindi potuto riqualificare la recidiva come specifica e infraquinquennale.
art. 99 cod. pen.
Richiamato dalla difesa relativamente all'obbligo motivazionale del giudice sulla qualificazione della recidiva; la Corte ha ritenuto comunque congrua la motivazione della Corte d'appello in ordine al mantenimento del giudizio di equivalenza.
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
"non essendo ovviamente il parametro quello del valore della somma di euro 145,00 da considerare ma invece quello di costo al negozio"
La valutazione della speciale tenuità del danno richiede un giudizio complesso e prognostico (danno criminale globale), non può limitarsi al mero valore numerico del bene; la Corte ritiene che, nel caso concreto, non siano stati forniti elementi sufficienti per riconoscere l'attenuante.
legge 24 novembre 1981, n. 689
Riferita dalla difesa in relazione alle modifiche che avrebbero dovuto favorire l'applicazione di pene pecuniarie o sostitutive; la Corte ha ritenuto la questione assertiva e priva di specifica indicazione dei presupposti applicativi nel caso concreto.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato dalla difesa come fonte delle modifiche alla legge n. 689/1981; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia dimostrato come tali modifiche dovessero modificare l'esito nel caso specifico.
art. 53 legge n. 689/1981
Menzionato dalla difesa in relazione all'esame autonomo delle singole condotte antigiuridiche; la Corte ha osservato che la difesa non ha indicato i presupposti concreti per l'applicazione di misure sostitutive.
art. 56 (riferimento normativo citato come "art. 56 legge 691 cit.")
La difesa invocava la detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56; la Corte ha rilevato che tale richiesta non è stata adeguatamente motivata né prospettata in sede d'appello, per cui la censura in Cassazione è inammissibile.
art. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati dalla difesa in relazione alla determinazione della pena e alle regole di individualizzazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato i criteri di determinazione della pena, giustificando il mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in questa sede di cassazione.
Massime di principio
- La procura speciale rilasciata preventivamente dal legale rappresentante di un ente (ai sensi dell'art. 37 disp. att. c.p.p.) è valida anche se non elenca singoli reati: è sufficiente che autorizzi in generale la presentazione di denunce/querela per fatti penalmente rilevanti nell'interesse della società.
- La Corte d'appello può riqualificare la recidiva anche in senso più favorevole per l'imputato, indipendentemente dalla mancata impugnazione del Pubblico Ministero, purché la motivazione sia congrua e logica.
- L'attenuante per danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) richiede un giudizio complessivo e prognostico sul 'danno criminale' e non si determina esclusivamente sul parametro numerico del valore del bene; va motivata con riferimento agli elementi concreti della fattispecie.
- Le richieste di applicazione di pene sostitutive devono essere concretamente fondate e adeguatamente controargomentate: la mera affermazione della 'modestia dei fatti' o principi generali sulla risocializzazione non è sufficiente a obbligare il giudice a sostituire la pena detentiva.
- In Cassazione non sono ammesse censure nuove o non prospettate compiutamente in sede di gravame (es.: richieste non formulate in appello), e le doglianze devono confrontarsi direttamente con le ragioni poste dal giudice di merito.
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