Ordinanza n. 65/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) della comunicazione Id. PG/3189 datata 19.12.2025 di esclusione del raggruppamento capeggiato dalla ricorrente dalla “PROCEDURA TELEMATICA APERTA DI APPALTO INTEGRATO SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 09 EDIFICI ERP SITI IN PIAZZA SPEZZANO FRANCESCO NN. 2, 3, 4 E IN VIA LANZA BIAGIO NN. 1, 3, 5, 7, 11, 21 DI PROPRIETÀ DELL'ATERP CALABRIA DEL COMUNE DI COSENZA (CS) PER UN TOTALE DI N. 88 ALLOGGI”. MISURE URGENTI RELATIVE AL FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ALTRE MISURE URGENTI PER GLI INVESTIMENTI - ART.1, COMMA 2, LETTERA C), PUNTO 13 "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. CUP D84F22001950001 CIG B901D1B901 2) del verbale del seggio di gara n.4 del 19.12.2025 con cui è stata disposta l'esclusione di cui sub 1), nonché di tutti gli altri verbali di gara, nessuno escluso; 3) per quanto di ragione del bando, del disciplinare (in particolare del paragrafo 4), del capitolato d'appalto e di ogni altro elaborato di gara, ove interpretati in senso diverso rispetto ai motivi di ricorso; 4) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del raggruppamento ricorrente, ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara di cui sub 1) frattanto eventualmente adottato, nonché il conseguenziale contratto d'appalto di cui si chiede la declaratoria di nullità o di inefficacia, con domanda – sin d'ora e ad ogni buon conto – di subentro nel contratto, essendo il raggruppamento all'uopo disponibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del raggruppamento da una procedura telematica aperta di appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di edifici di edilizia residenziale pubblica
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la comunicazione di esclusione, il verbale del seggio di gara e gli ulteriori atti della procedura, contestando l'applicazione del paragrafo 4 del disciplinare, secondo cui il medesimo progettista indicato non può essere indicato da due o più concorrenti, a pena di esclusione di entrambi. La ricorrente ha inoltre formulato, in via eventuale, domande relative all'aggiudicazione e al contratto, compreso il subentro. La sovrapposizione riguardava un medesimo giovane professionista, presente in due compagini concorrenti: quale mandante associato in una e quale progettista indicato nell'altra. Nel testo dell'ordinanza non sono specificati gli ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris, riservando ogni approfondimento alla fase di merito. Ha ritenuto che la clausola del disciplinare che vieta l'indicazione dello stesso progettista da parte di più concorrenti sia funzionale ai principi di segretezza dell'offerta, lealtà della competizione e indipendenza delle proposte tecniche. Ha inoltre considerato la fattispecie più grave della mera doppia indicazione, poiché il professionista era mandante associato in un raggruppamento e quindi operatore economico partecipante direttamente alla definizione della strategia di gara e dei contenuti tecnici dell'offerta, mentre risultava progettista indicato nell'altra compagine. La sovrapposizione della figura professionale chiave rendeva, secondo la valutazione sommaria, impossibile escludere uno scambio di informazioni sensibili, compromettendo la genuinità del confronto competitivo e rendendo legittima, salva la verifica nel merito, l'esclusione. È stata fissata l'udienza pubblica del 5 giugno 2026 per la trattazione del merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha respinto la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- È legittima, in linea di principio, una clausola di gara che vieti a un medesimo progettista di essere indicato da più concorrenti, quando la clausola sia diretta a tutelare la segretezza delle offerte, la lealtà della competizione e l'indipendenza delle proposte tecniche.
- La presenza dello stesso professionista in più compagini concorrenti assume particolare gravità quando il professionista sia operatore economico e mandante associato in un raggruppamento e, contemporaneamente, progettista indicato da un altro concorrente, poiché egli partecipa direttamente alla definizione della strategia e dei contenuti tecnici dell'offerta del raggruppamento.
- La sovrapposizione di una figura professionale chiave tra concorrenti può giustificare l'esclusione quando renda non escludibile uno scambio di informazioni sensibili e comprometta la genuinità del confronto competitivo.
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