Cassazione Penale, Sentenza n. 40373/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza di appello che aveva assolto Rita Pantano dal reato di appropriazione indebita. Denunciava inosservanza o erronea applicazione dell'art. 646 c.p. e vizio di motivazione: a suo avviso l'imputata si era appropriata di documentazione ricevuta per l'espletamento di un incarico di assistenza fiscale in favore della parte civile, con finalità di ingiusto profitto (elemento che non va inteso soltanto in termini patrimoniali), e la Corte d'appello avrebbe contraddittoriamente riconosciuto l'inadempimento al mandato senza però ritenere penalmente rilevante la condotta appropriativa volta a trarre un indebito vantaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse del Procuratore Generale. Ha ritenuto che il Pubblico Ministero non poteva impugnare validamente la sentenza assolutoria in Cassazione quando, nelle more del giudizio di legittimità, era intervenuta la prescrizione del reato (reato commesso il 21/02/2014, prescritto il 21/08/2021) e non sussisteva un interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia che, pur corretta in astratto, non avrebbe avuto effetti pratici. Inoltre la Corte osserva che la parte civile (Maugeri) si era resa acquiescente alla decisione di secondo grado, determinando la revoca delle statuizioni civili e il formarsi del giudicato; perciò quei profili non potevano essere ora tutelati tramite l'impugnazione del P.M. La sentenza impugnata (assoluzione in appello) rimane rispettata per inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176/2020
Richiamata solo come indicazione delle forme procedurali seguite; contestualizza lo svolgimento del procedimento (norme emergenziali/procedurali durante il periodo indicato).
art. 646 cod. pen.
Norma incriminatrice dell'appropriazione indebita; nel ricorso il P.M. sosteneva che l'elemento dell'ingiusto profitto poteva essere interpretato in senso ampio (anche non strettamente patrimoniale). La Corte di Cassazione non ha deciso sul merito dell'applicazione della norma perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiede che l'impugnazione sia sorretta da un interesse concreto e attuale; la Corte lo ha utilizzato per affermare l'inammissibilità del ricorso del P.M. per difetto di interesse effettivo a ottenere un risultato pratico favorevole.
art. 578 cod. proc. pen.
Riferito nel tema degli effetti dell'impugnazione sugli aspetti civili o patrimoniali della decisione: la Corte evidenzia che, in presenza di una sentenza assolutoria «perché il fatto non sussiste», la mera presenza di parti civili non rende operativa automaticamente la possibilità di impugnazione del P.M. per tutelare profili civili.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Citato come eccezione: quando l'impugnazione riguarda effetti specifici (es. confisca) il giudice può essere tenuto a decidere anche se è intervenuta la prescrizione; la Corte distingue tale ipotesi dal caso di specie, ritenendo che non sussistano ragioni analoghe che giustifichino il ricorso del P.M.
art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato come esempio normativo collegato alla giurisprudenza che imponeva decidere sulle misure (come la confisca) anche quando è intervenuta la prescrizione; qui la Corte segnala che solo in casi simili può esistere interesse attuale a impugnare nonostante l'estinzione del reato.
Massime di principio
- Il Procuratore della Repubblica può impugnare una sentenza solo se ha un interesse concreto e attuale a rimuoverne gli effetti pratici: l'astratta correttezza giuridica non è sufficiente se l'accoglimento non produrrebbe benefici pratici (es. perché il reato è prescritto).
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della decisione della Cassazione, il ricorso del P.M. può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, salvo che sussistano ragioni esterne concrete (es. decisioni su confisca o altri effetti patrimoniali rilevanti).
- La parte civile deve attivarsi tempestivamente per tutelare le proprie pretese civili: se si astiene o acquiesce in appello e le statuizioni civili vengono revocate con effetto definitivo, non potrà poi valersi dell'impugnazione del P.M. in Cassazione per riottenere quelle statuizioni.
- Quando si contesta l'interpretazione di una norma sostanziale (es. il significato di 'ingiusto profitto'), valutare se l'impugnazione possa realmente incidere sui risultati pratici del processo prima di proporla; in assenza di effetti pratici l'interesse può essere ritenuto insussistente.
- Esistono eccezioni in cui l'interesse del P.M. persiste nonostante la prescrizione, per esempio quando l'impugnazione incide su misure di prevenzione o confische obbligatorie: verificare la presenza di tali profili (art. 578-bis) prima di proporre ricorso.
- Per la parte civile, se si vuole conservare la tutela del credito civile derivante dal reato, va valutata l'opportunità di impugnare autonomamente o promuovere azioni civili separate se le statuizioni penali vengono revocate o non più perseguite.
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