Cassazione Civile, Ordinanza n. 16004/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da una procedura esecutiva presso terzi promossa da un avvocato, che in una precedente causa civile di risarcimento danni aveva notificato atto di pignoramento nei confronti della società assicuratrice indicata come debitrice e della relativa agenzia quale terza pignorata. La società assicuratrice propose opposizione all’esecuzione; il giudice di pace la respinse, mentre in appello il tribunale accolse l’impugnazione principale della società, rigettò l’appello incidentale del creditore procedente e lo condannò alle spese, oltre a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. Il ricorrente per cassazione propose due motivi: con il primo denunciò violazione degli artt. 543, 615, comma 2, 616, 102, 383, comma 3, e 354 c.p.c., sostenendo che nel giudizio di opposizione mancava l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato; con il secondo censurò la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., deducendo l’insussistenza dei presupposti della responsabilità processuale aggravata.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente rituale il deposito della sentenza impugnata, valorizzando i dati ricavabili dal sistema telematico e dalla notificazione della sentenza stessa, e ha quindi esaminato il merito del ricorso. Ha accolto il primo motivo, rilevando che nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a un pignoramento presso terzi sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato. Poiché la terza pignorata era rimasta pretermessa sia in primo grado sia in appello, la sentenza del tribunale è stata cassata. Poiché si trattava di una nullità che, se rilevata dal giudice d'appello, avrebbe imposto la rimessione al primo giudice, la causa è stata rinviata al Giudice di pace di Pozzuoli, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 369, comma 1, c.p.c.
La Corte ha ritenuto sanata o comunque colmabile la carenza della copia della sentenza priva del glifo tramite i dati ricavabili dal sistema telematico e dalla notificazione della sentenza.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
È stato ritenuto adempiuto l'onere di deposito degli atti e documenti necessari al ricorso.
art. 543 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la mancata partecipazione del terzo pignorato nel giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi.
art. 615, comma 2, c.p.c.
Richiamato come norma disciplinante l'opposizione all'esecuzione nel contesto del pignoramento presso terzi.
art. 616 c.p.c.
Richiamato in relazione alla struttura del giudizio di opposizione esecutiva.
art. 102 c.p.c.
La Corte lo ha applicato per affermare la necessità del litisconsorzio tra creditore, debitore e terzo pignorato nel giudizio di opposizione esecutiva presso terzi.
art. 354, comma 1, c.p.c.
È stato richiamato per affermare che la mancata integrazione del contraddittorio, se rilevata in appello, avrebbe imposto la rimessione al primo giudice.
art. 383, comma 3, c.p.c.
La Corte lo ha applicato per disporre la cassazione con rinvio al primo giudice dopo aver rilevato la nullità del contraddittorio.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la condanna per responsabilità processuale aggravata; il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione relativo a un pignoramento presso terzi sussiste litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato, poiché tutti sono portatori di un interesse processuale direttamente inciso dall'esito della controversia.
- La mancata partecipazione del terzo pignorato integra una nullità del contraddittorio che, se rilevata in appello, comporta la cassazione della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli artt. 354 e 383 c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione, l'assenza del glifo o di dati autentici sulla copia della sentenza può essere superata quando gli elementi risultanti dal sistema telematico e dalla notificazione consentano di identificare con certezza il provvedimento impugnato e di verificare il rispetto del termine per proporre il ricorso.
- Quando un motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per una questione preliminare assorbente, le censure ulteriori restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15924/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15925/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15926/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15927/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15928/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15929/2024 del 07/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →