Cassazione Penale, Ordinanza n. 04270/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 10/10/2023. Dal testo emerge che il ricorso conteneva due motivi: il primo di natura processuale, ritenuto improponibile perché coperto da giudicato parziale formatosi a seguito di una precedente sentenza della Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, del 10/02/2023, che aveva accolto l'originario ricorso del medesimo imputato solo su temi attinenti alla sua responsabilità per i delitti contestati, senza che l'odierna questione fosse stata allora dedotta; il secondo motivo censurava la motivazione della sentenza di rinvio, ma è stato ritenuto inammissibile perché mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambi i motivi erano improponibili: il primo per preclusione derivante da giudicato parziale già formatosi sulla precedente decisione di legittimità, il secondo perché tendeva a ottenere una nuova valutazione delle prove, estranea ai limiti del giudizio di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
è applicata la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è improponibile quando investe una questione già coperta da giudicato parziale formatosi a seguito di precedente decisione di legittimità, se tale questione non era stata allora dedotta e decisa.
- In sede di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché ciò richiede un apprezzamento di merito riservato al giudice di fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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