Sentenza del 27/04/2022 n. 13098 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento sintetico relativo al 2008, con maggiore capacità reddituale accertata pari a Euro 55.713,00 sulla base degli indici di redditività dei D.M. 10 settembre e 19 novembre 1992 (redditometro). L'accertamento riguardava il possesso di un motociclo, un autoveicolo e un'abitazione secondaria gravata da mutuo; il contribuente ha contestato il valore probatorio degli indici e ha dedotto l'esistenza di risorse esterne (in particolare liquidità derivante da un mutuo di importo superiore al valore dell'immobile) idonee a giustificare le spese e gli incrementi patrimoniali.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR delle Marche ha riformato accogliendo l'appello dell'Ufficio: ha ritenuto validi gli indici del redditometro e ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito la prova contraria richiesta dal giudice del merito, ossia la dimostrazione che le risorse esenti o la liquidità fossero ragionevolmente idonee, anche nella durata e dopo detrazione della rata annuale del mutuo, a sostenere le spese e il tenore di vita familiare (considerando anche l'acquisto di un'autovettura da Euro 17.000). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando che l'onere probatorio a carico del contribuente nell'accertamento sintetico comporta non solo la prova della disponibilità di redditi esenti ma anche elementi che rendano verosimile che quelle fonti abbiano effettivamente soddisfatto gli impieghi contestati; ha inoltre richiamato il divieto di rinnovare in sede di legittimità la valutazione di merito sulle prove. Spese a carico del ricorrente e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5
Consente l'accertamento induttivo/sintetico (redditometro) basato su indici e fattori di capacità contributiva; viene richiamato nel quadro della distribuzione dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
Codice Civile, art. 2697
Stabilisce l'onere della prova: chi deduce un fatto deve provarlo; applicato per definire l'obbligo del contribuente di provare la sussistenza e l'idoneità delle fonti di reddito esenti a giustificare gli impieghi.
D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992 (indici ministeriali - redditometro)
D.M. 10/9/1992; D.M. 19/11/1992
Forniscono gli indici di redditività utilizzabili per l'accertamento sintetico; la Corte ne ha riconosciuto la idoneità probatoria, salvo possibilità per il contribuente di dimostrare, con prove concrete, l'irragionevolezza o l'inesattezza nell'applicazione al caso concreto.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7
Norme sulla definizione agevolata che hanno determinato la sospensione e l'estinzione del procedimento per adesione del ricorrente; utilizzate in fase processuale per dichiarare estinto il procedimento ove applicabile.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (come modificato dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Disciplinazione procedurale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale, applicata al procedimento.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico basato su indici (redditometro) la presunzione dell'Amministrazione è fondata ma suscettibile di essere superata: il contribuente deve fornire prova contraria non solo della mera disponibilità di redditi esenti o di risorse, ma anche che tali risorse siano ragionevolmente idonee, in termini di entità e durata, a sostenere gli aumenti patrimoniali e le spese contestate.
- La prova contraria può consistere in documentazione (estratti bancari, contratti di mutuo, ricevute, ecc.), ma la sua efficacia è rimessa alla valutazione di verosimiglianza del giudice di merito: la sola esistenza di liquidità non è sufficiente se, alla luce di oneri (es. rata mutuo) e tenore di vita familiare, risulta improbabile che le risorse abbiano coperto gli impieghi.
- Il giudice del merito ha ampio potere discrezionale nella valutazione della prova; tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di diritto; il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito per rivedere i fatti e le valutazioni probatorie.
- Se il contribuente contesta la congruità degli indici ministeriali deve dimostrare concretamente le caratteristiche che rendono gli indici inapplicabili (es. inagibilità dell'immobile, mancanza della disponibilità dei beni) e non può limitarsi a censure astratte.
- In presenza di definizione agevolata adesiva (es. D.L. n.119/2018), il procedimento può essere sospeso o estinto; questo ha effetti processuali significativi sull'azione giudiziaria in corso.
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