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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16744/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un centro di elaborazione dati per il pagamento del compenso relativo ad attività professionali asseritamente svolte in favore della controparte. In primo grado il Tribunale ha accolto l’opposizione del debitore e ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo provata l’esistenza del rapporto professionale ma non l’accordo sull’ammontare del compenso. La Corte d’appello ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile la prova testimoniale articolata dal creditore per dimostrare sia l’ammontare del compenso sia l’esecuzione delle prestazioni, ritenendo inoltre non provato il conferimento dell’incarico in forma documentale e dunque non liquidabile il corrispettivo secondo tariffa. Con il ricorso per cassazione il centro elaborazione dati ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., perché la sussistenza del rapporto professionale sarebbe stata già accertata dal Tribunale e, in assenza di impugnazione incidentale, non sarebbe stata più rivedibile per giudicato interno; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il conferimento dell’incarico risultava da una lettera del 23 luglio 2012 con cui il debitore, ricevuta la fattura, chiedeva l’invio di nuova fattura con indicazione delle prestazioni; 3) violazione degli artt. 111 Cost., 2721 ss. c.c., 2697 c.c. e 157 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale ritenuto tardivamente contestata l’ammissibilità della prova testimoniale; 4) violazione dell’art. 2721 c.c., perché le testimonianze riguardavano l’esecuzione del contratto e i comportamenti successivi, quindi non soggetti al divieto di prova testimoniale dei patti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto, da un lato, che la sussistenza del rapporto professionale, già positivamente accertata dal Tribunale, fosse coperta da giudicato interno in difetto di impugnazione incidentale; dall’altro, che la prova testimoniale fosse ammissibile quanto all’esecuzione del rapporto e alle prestazioni rese, e che l’eccezione di tardività/inammissibilità non fosse stata riproposta nella prima difesa utile dopo l’assunzione della prova, ma solo nelle note conclusive, con conseguente necessità di valutarla nel processo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    La statuizione del giudice di primo grado non impugnata sul rapporto professionale si consolida in giudicato interno e preclude il riesame della questione nei gradi successivi.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno impedisce di rimettere in discussione una questione già decisa e non specificamente devoluta in impugnazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla corretta regolazione del contraddittorio e della valutazione delle eccezioni nel processo.

  • art. 2721 c.c.

    Il divieto di prova testimoniale non opera quando i capitoli riguardano l’esecuzione del rapporto e le prestazioni svolte, non la diretta dimostrazione del perfezionamento del contratto.

  • art. 2721 ss. c.c.

    Le limitazioni alla prova per testimoni vanno applicate in modo coerente con l’oggetto effettivo della prova articolata.

  • art. 2697 c.c.

    La decisione richiama il tema dell’onere della prova della pretesa creditoria e dei fatti costitutivi del credito.

  • art. 157 c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità della prova deve essere riproposta nella prima difesa utile dopo l’assunzione del mezzo istruttorio; se formulata solo nelle note conclusive, è tardiva.

  • Cass. 22207/2017

    Richiamata per il principio secondo cui la rilevabilità d’ufficio incontra il limite del giudicato interno formatosi sulla questione già decisa.

  • Cass. 2388/1998

    Richiamata per il medesimo principio sul rapporto tra rilevabilità d’ufficio e giudicato interno.

  • Cass. S.U. 16723/2020

    Richiamata per il principio di tempestiva riproposizione dell’eccezione dopo l’assunzione della prova testimoniale, a pena di sua definitiva acquisizione al processo.

Massime di principio

  • Se una questione è stata già decisa dal giudice di primo grado e non è impugnata in modo specifico, si forma giudicato interno e il giudice dell’impugnazione non può riesaminarla d’ufficio.
  • La prova testimoniale è ammissibile quando è diretta a dimostrare l’esecuzione di un rapporto contrattuale e le prestazioni svolte, anche se il rapporto stesso è già ritenuto esistente, purché non sia utilizzata per provare direttamente il perfezionamento del contratto in violazione dei limiti legali.
  • L’eccezione di inammissibilità di un mezzo istruttorio deve essere riproposta nella prima difesa utile successiva all’assunzione della prova; se sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni o in note finali, è tardiva e la prova resta valutabile.
  • Nel giudizio sul compenso professionale, una volta accertato il rapporto, la controversia può concentrarsi sulla prova dell’attività svolta e del corrispettivo pattuito, secondo le regole ordinarie dell’onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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