Sentenza n. 1164/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento a) della comunicazione di diniego definitivo prot. N. 284 dell'08.06.2022, con la quale è stata rigettata l'istanza di PdC prodotta dal Sig. Pasquale Marrone in data 30.04.2020 prot. N. 5648; b) della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90, contenente preavviso di rigetto della richiesta di PdC indicata alla lett. a che precede prot. N. 472 del 24.05.2022; c) della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 contenente preavviso di rigetto dell'istanza di PdC indicata alla lett. a che precede prot. N. 276 del 09.05.2022; d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente, ed, in particolare, della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 del Responsabile dell'U.T. del Comune di Monte di Procida.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo di permesso di costruire, con i relativi preavvisi di rigetto, fondato sulla presenza di preesistenti abusi edilizi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di permesso di costruire relativo a un fabbricato residenziale ricadente in area vincolata dal PRG e in zona di protezione integrale del Piano Territoriale dei Campi Flegrei. Il diniego era motivato per relationem mediante il richiamo alle ordinanze di demolizione nn. 32 e 33 del 2009, relative a pregressi abusi edilizi. Il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, del giusto procedimento e del principio di non aggravamento, nonché difetto assoluto di motivazione, travisamento, illogicità e contraddittorietà, poiché l'amministrazione aveva fondato il diniego su atti mai messi a disposizione del richiedente, nonostante la sua richiesta di conoscerli per formulare compiute controdeduzioni. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 10-bis, difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata valutazione delle risultanze di un giudizio penale, dal quale sarebbe emerso che gli abusi risalivano a epoca anteriore al 1967 e, quindi, precedente all'acquisto dell'immobile. Con il terzo motivo ha dedotto ulteriori carenze istruttorie e motivazionali, travisamento ed erronea applicazione delle norme tecniche, sostenendo che un precedente provvedimento autorizzativo del 1998 per interventi di risanamento conservativo avrebbe confermato la legittimità dell'opera.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, ritenuto assorbente, e ha annullato il diniego definitivo e gli atti presupposti. Il giudice ha affermato che il destinatario degli effetti diretti del provvedimento non ha soltanto diritto alla comunicazione procedimentale, ma anche a prendere visione degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/1990, quando tali atti siano posti dall'amministrazione a fondamento della decisione. La mancata messa a disposizione delle ordinanze nn. 32 e 33 del 2009, espressamente richieste dal privato e utilizzate per motivare il diniego, ha impedito un effettivo confronto endoprocedimentale e ha violato il principio di buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato. Non era idoneo a escludere la violazione l'invito a presentare una distinta istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, poiché ciò avrebbe imposto un aggravamento procedimentale vietato dall'art. 1, comma 2, della medesima legge. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 10, lett. b), l. 241/1990
pieno diritto di prendere visione degli atti del procedimento
Il diritto di accesso procedimentale è strumentale alla partecipazione effettiva e alla possibilità di presentare memorie e documenti idonei a incidere sul contenuto del provvedimento finale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve consentire una partecipazione effettiva; tale finalità è compromessa quando l'amministrazione non rende disponibili gli atti posti a fondamento del diniego.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
Il principio di non aggravamento impedisce di imporre al destinatario, per conoscere gli atti già utilizzati nel procedimento, la presentazione di un'autonoma istanza di accesso documentale.
art. 22 ss. l. 241/1990
L'accesso documentale autonomo non può essere invocato dall'amministrazione per sottrarsi all'obbligo di rendere conoscibili, nel procedimento, gli atti sui quali intende fondare il provvedimento conclusivo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- Il destinatario degli effetti diretti di un provvedimento amministrativo ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento che l'amministrazione intende porre a fondamento della decisione, quando tale conoscenza sia necessaria per esercitare utilmente il contraddittorio.
- La partecipazione procedimentale garantita dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è effettiva solo se il privato può conoscere gli elementi istruttori e gli atti richiamati nel preavviso di rigetto e nel provvedimento finale.
- L'amministrazione che fonda un diniego su atti non messi a disposizione dell'interessato, nonostante una specifica richiesta, viola il contraddittorio procedimentale e il dovere di buona fede nei rapporti con il privato.
- Non è legittimo imporre al destinatario del preavviso di rigetto di presentare una separata istanza di accesso documentale per ottenere atti già acquisiti al procedimento e utilizzati dall'amministrazione come fondamento della decisione, poiché ciò determina un aggravamento procedimentale vietato.
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