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Sentenza

Sentenza n. 2619/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento ottemperanza a sentenza n. 1673/2025 emessa in data 20 maggio 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato che aveva prestato servizio in diversi anni scolastici, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a pagarle euro 5.593,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute. Il ricorso è stato proposto perché l'Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia giudiziaria.

La decisione

Dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha eseguito la sentenza del Tribunale di Milano provvedendo al pagamento di quanto dovuto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, non residuando un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo l'introduzione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di giudizio a carico dell'Amministrazione resistente, liquidandole in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente la decisione posta a fondamento del ricorso dopo la sua proposizione, viene meno l'interesse attuale alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'esecuzione sopravvenuta dell'obbligo sancito dalla decisione giudiziaria non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese se l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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