Cassazione Civile, Ordinanza n. 12531/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un controllo fiscale relativo all'anno 2014, nel corso del quale, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell'Agenzia delle Entrate, veniva contestata la non deducibilità di canoni di locazione per euro 60.000, fatturati da una società immobiliare. La società destinataria del rilievo proponeva querela di falso contro alcune dichiarazioni contenute nel verbale, sostenendo che non si trattasse di una mera valutazione dell'accertatore, ma dell'attestazione di fatti direttamente percepiti e falsamente rappresentati. Il Tribunale dichiarava inammissibile la querela; la Corte d'appello confermava. In cassazione la società ricorrente deduceva tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancata comunicazione dell'appello al pubblico ministero e mancato suo intervento, invocando l'art. 71 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2700 c.c., assumendo che la querela investisse un fatto attestato dal pubblico ufficiale e non una sua valutazione, cioè l'annotazione contabile di canoni di locazione anziché prestazioni di servizi; 3) ulteriore violazione dell'art. 2700 c.c. per vizio motivazionale e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sulle istanze istruttorie riproposte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità dedotta per il primo motivo, rilevando che la sentenza impugnata affermava espressamente che l'ufficio del pubblico ministero era stato ritualmente informato della pendenza del giudizio di impugnazione e che, comunque, nel giudizio di falso l'intervento del PM è necessario nella fase di accertamento del falso e non anche in quella preliminare sull'ammissibilità della querela. Sul secondo motivo ha chiarito il perimetro dell'art. 2700 c.c., distinguendo tra fatti attestati dal pubblico ufficiale con fede privilegiata, dichiarazioni rese da terzi o dalle parti che fanno fede fino a prova contraria, e valutazioni dell'accertatore che non sono coperte da fede privilegiata; ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità, perché la querela era stata proposta contro una valutazione qualificatoria dell'operazione compiuta dagli accertatori, e non contro un fatto storico assistito da fede privilegiata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l'inammissibilità della querela di falso resisteva comunque a tutte le censure formulate. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 71 c.p.c.
comunicazione degli atti all'ufficio requirente competente
nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, la norma è rispettata mediante la mera comunicazione degli atti all'ufficio requirente, così da consentire l'eventuale intervento; nel giudizio di falso, tuttavia, tale intervento è necessario solo nella fase di accertamento del falso e non nella fase preliminare sull'ammissibilità della querela.
art. 2700 c.c.
l'efficacia probatoria dell'atto pubblico copre i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché la provenienza del documento e le dichiarazioni a lui rese; non copre invece le valutazioni espresse dal pubblico ufficiale, che restano fuori dalla fede privilegiata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di falso, l'intervento del pubblico ministero è necessario solo quando si apre la fase di effettivo accertamento della falsità, non nella fase preliminare dedicata alla verifica dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento.
- La comunicazione degli atti all'ufficio del pubblico ministero, nei casi di intervento obbligatorio, è sufficiente a integrare il disposto dell'art. 71 c.p.c., senza che sia necessaria una partecipazione immediata dell'organo requirente.
- L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. riguarda i fatti direttamente percepiti o compiuti dal pubblico ufficiale, ma non si estende alle sue valutazioni, qualificazioni giuridiche o apprezzamenti tecnico-discrezionali.
- Una querela di falso è inammissibile quando miri sostanzialmente a contestare una valutazione contenuta nell'atto pubblico e non un fatto storico coperto da fede privilegiata.
- Il motivo di ricorso che censuri un capo della decisione non è ammissibile quando la statuizione impugnata resista autonomamente a tutte le doglianze formulate, mancando in tal caso un concreto interesse all'esame del motivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12419/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12421/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12425/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12428/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12432/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12436/2026 del 04/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →