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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05446/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 143, 178 e 293 c.p.p., per non essere stato il decreto di fissazione dell'udienza camerale tradotto in lingua nota all'indagato alloglotto; (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., con la censura della mancata sussistenza delle esigenze cautelari (assenza di pericolo di fuga e di reiterazione, tempo trascorso, assenza di collegamenti con criminalità organizzata, incensuratezza e attività lavorativa regolare). I fatti di reato riguardavano il possesso ai fini di spaccio, in concorso, di gr. 234,34 di hashish e gr. 9,20 di cocaina; l'arresto in flagranza è avvenuto il 24/02/2025.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame non è tra gli atti per i quali l'art. 143 c.p.p. impone la traduzione e non svolge una funzione informativa sulle accuse, pertanto la mancata traduzione non determina nullità; inoltre la giurisprudenza richiede che l'indagato alloglotto che deduca l'omessa traduzione dimostri un interesse concreto, attuale e verificabile al ricorso, non una mera allegazione astratta di pregiudizio. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo generico e comunque manifestamente infondato: il Tribunale aveva logicamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione in ragione del quantitativo non trascurabile di stupefacente, della presenza di materiale per il confezionamento, delle modalità del rinvenimento (due panetti, bilancino, cellophane) e del comportamento del coindagato; aveva inoltre adeguatamente motivato la scelta degli arresti domiciliari (misura sostitutiva) ritenendo che una misura non detentiva non sarebbe idonea a impedire contatti con fornitori/clientela. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: i motivi dedotti sono stati valutati alla luce dei limiti di sindacato di legittimità (vizî di diritto e motivazione) e della non revisione dei fatti salvo errori di diritto o manifesta illogicità.

  • art. 143 c.p.p.

    L'articolo individua gli atti che devono essere tradotti; la Corte afferma che l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame non è compreso tra quegli atti e quindi la mancata traduzione non determina nullità.

  • artt. 178 e 293 c.p.p.

    Richiamati nel primo motivo relativo a nullità per mancata traduzione; la Corte, però, esclude che dalla mancata traduzione dell'avviso discenda una nullità rilevante ai sensi di tali norme.

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    Norme relative alle misure cautelari e alla loro motivazione: la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione) è rimasta immune da vizio di legittimità; la Corte ha ritenuto fondata la motivazione del Tribunale del riesame.

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla formazione del Tribunale costituito ai sensi di tale articolo (Tribunale del riesame) e agli effetti delle norme procedurali sulla traduzione degli atti cautelari.

  • D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32

    Modifica l'elenco degli atti per i quali è prevista obbligatoriamente la traduzione; la Corte conferma che l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame non è tra gli atti obbligatoriamente traducibili.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata solo per indicare la redazione della requisitoria ai sensi della disposizione (riferimento procedurale alla forma della requisitoria del P.M.).

  • D.P.R. n. 309 del 1990 (art. 73)

    Norma sostanziale sugli stupefacenti: il reato contestato è il possesso ai fini di spaccio (art. 73), valutato nella determinazione delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La mancata traduzione scritta dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame non determina di per sé nullità e non richiede la traduzione obbligatoria, perché l'avviso non contiene l'enunciazione delle accuse e non è incluso nell'elenco degli atti traducibili ex art. 143 c.p.p.
  • L'indagato alloglotto che deduca pregiudizio per omissione di traduzione deve dimostrare un interesse concreto, attuale e verificabile: non è sufficiente la mera allegazione di un danno astratto o potenziale.
  • In Cassazione i profili di merito relativi alla valutazione delle esigenze cautelari possono essere sindacati solo quando emergano vizi di motivazione o illogicità manifesta; deduzioni generiche o rimostranze sui fatti senza indicare errori di diritto sono inammissibili o destinate al rigetto.
  • Nella valutazione del pericolo di reiterazione per reati di spaccio, il giudice può legittimamente considerare il quantitativo di droga, la modalità di confezionamento, la presenza di strumenti per il confezionamento, il comportamento dei coindagati e le condizioni economiche dell'indagato come indizi logici dell'affidabilità nei confronti dei fornitori e della pericolosità.
  • La scelta di una misura sostitutiva (es. arresti domiciliari) può essere motivata anche dalla volontà del giudice di adeguare la misura alla situazione individuale pur ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione; ciò non implica che una misura non detentiva sia sempre idonea a eliminare il rischio di contatti con la rete criminale.

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