Cassazione Penale, Ordinanza n. 28563/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per condotte di detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando all'interno di veicoli, per un peso complessivo di kg 159,600. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando in sostanza la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura proposta non investiva un profilo deducibile in sede di legittimità, poiché mirava a rimettere in discussione valutazioni di prova e ricostruzione del fatto riservate al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente, avendo affrontato le difese e valorizzato elementi fattuali specifici, tra cui la riconoscibilità dell'imputato, il suo movimento con il coimputato/soggetto coinvolto e il contesto delle operazioni di carico del tabacco. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'onere delle spese processuali e, salvo che non possa escludersi la colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
artt. 282 let. F), 291 bis comma 1, 293 ter, 296, DPR 43/1973
Sono le disposizioni poste a base della condanna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri detenuti all'interno di veicoli.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto l'apparente veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione del fatto.
- Le valutazioni di merito sono insindacabili in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, completa e logicamente coerente, capace di dare conto dell'iter decisorio e delle ragioni della decisione.
- La mera contestazione di singoli elementi fattuali, se non evidenzia manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non consente l'annullamento della decisione di merito in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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