Ordinanza n. 12/2026 - Bari, Sezione 2
per l’accertamento dell’obbligo di provvedere della Regione Puglia sull’istanza presentata dalla ricorrente il 18 agosto 2023, con la quale ha chiesto l’accreditamento per 28 posti letto di RSA di mantenimento di cui al r.r. n. 4/2019, presso la RSA denominata “Celestino Galluccio”; eventualmente, ove occorra, della Regione Puglia a deliberare la ricognizione del fabbisogno di accreditamento residuo, in esecuzione della D.G.R. n. 880/2023, e la relativa assegnazione; nonché per la nomina, ex art. 117, comma 3, c.p.a., fin da ora, di un commissario ad acta che si sostituisca alla Regione Puglia in caso di ulteriore inerzia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR recante l’obbligo della Regione di concludere il procedimento sull’istanza di accreditamento e di provvedere al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 1257 del 2024, il commissario ad acta nominato per l’esecuzione della decisione ha chiesto una proroga del termine assegnato e, successivamente, ha depositato una relazione sull’attività svolta con istanza di liquidazione di compensi e spese. Dalla relazione è emerso che la Regione aveva già adottato il provvedimento conclusivo del procedimento relativo all’accreditamento, ritenendo così integralmente assolto il relativo obbligo conformativo. Quanto al pagamento delle spese legali e del contributo unificato, il commissario ha rilevato un ritardo imputabile alla necessità di acquisire i dati occorrenti e di attivare il procedimento regionale per il riconoscimento del debito fuori bilancio. Il commissario ha quindi descritto la propria attività come prevalentemente accertativa e, quanto al pagamento, propulsiva e di monitoraggio.
La decisione
Il Collegio ha preso atto che, nelle more, la Regione Puglia aveva completato l’esecuzione della sentenza, adottando il provvedimento conclusivo del procedimento e avviando il procedimento per il pagamento delle somme dovute, poi definito con determinazione dirigenziale. Ha pertanto dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di proroga, divenuta priva di oggetto. Ha inoltre respinto, in concreto, la richiesta di riconoscimento e liquidazione dei compensi e dei rimborsi del commissario ad acta, ritenendo carenti i relativi presupposti in ragione dell’attività effettivamente svolta: la disamina degli atti e dei documenti aveva avuto natura meramente accertativa rispetto a un obbligo già assolto dalla Regione, mentre l’attività propulsiva e di monitoraggio si era limitata al pagamento delle spese legali e del contributo unificato. Non risultano ulteriori statuizioni sulle spese del presente incidente.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
nomina, ex art. 117, comma 3, c.p.a., fin da ora, di un commissario ad acta
La disposizione è richiamata quale base per la nomina del commissario ad acta nell’ambito dell’azione avverso il silenzio e dell’esecuzione dell’obbligo di provvedere.
art. 73 d.lgs. 118/2011
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
La norma è richiamata in relazione al procedimento regionale necessario per il pagamento delle spese legali e del contributo unificato dovuti in esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- La richiesta di proroga del termine assegnato al commissario ad acta diviene priva di oggetto quando, nelle more della decisione, l’amministrazione completa l’esecuzione dell’obbligo oggetto del commissariamento.
- La mera disamina degli atti e dei documenti del giudizio, svolta con funzione prevalentemente accertativa rispetto a un obbligo già assolto dall’amministrazione, non è sufficiente a fondare il riconoscimento di compensi e rimborsi in favore del commissario ad acta.
- La liquidazione dei compensi del commissario ad acta deve essere valutata in rapporto alla natura e all’effettivo ruolo concretamente svolto, verificando l’esistenza di un’attività sostitutiva o comunque effettivamente necessaria per l’esecuzione del giudicato.
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