Sentenza n. 3487/2026 - Milano, Sezione 1
per L'OTTEMPERANZA al giudicato di cui alla sentenza n. 236/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1339/2024 del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, pubblicata in data 5 marzo 2025, notificata il 13 aprile 2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi euro 3.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 236/2025 del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a fruire, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, del beneficio annuale di euro 500,00 relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per un totale di euro 3.000,00. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha provveduto tardivamente all'accredito delle somme sulla Carta del docente. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha eseguito il comando contenuto nella sentenza del giudice ordinario, rendendo conseguito il bene della vita perseguito. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'adempimento è intervenuto solo dopo l'avvio del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione del giudicato anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue tardivamente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere se il ricorrente ha conseguito integralmente il bene della vita, ma può porre le spese a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese, qualora l'iniziativa giudiziale sia stata necessaria per ottenere l'esecuzione del comando giudiziale.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio seriale di ottemperanza relativo all'esecuzione di una sentenza sulla Carta del docente, il giudice può tener conto del limitato impegno professionale richiesto dalla trattazione di un'unica questione priva di specifiche e distinte complessità fattuali o giuridiche.
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