Tribunale, Ordinanza T-675/22
Order of the General Court (Sixth Chamber) of 11 August 2023. — James T. Flynn v European Central Bank. — Action for annulment – Access to documents – Decision 2004/258/EC – Documents relating to exchanges between the ECB and a central bank – Refusal to grant access – Application for directions to be issued – Lack of jurisdiction – Individual act – Lack of standing to bring proceedings – Inadmissibility. — Case T-675/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato in parte irricevibile e in parte privo di giurisdizione il ricorso contro il diniego della BCE di accesso a documenti. Ha affermato che, in sede di controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, non può emanare ordini di esibizione alla BCE. Ha inoltre escluso la legittimazione di Mr Flynn, perché la decisione era formalmente indirizzata a KRW Law LLP e non risultava che la domanda amministrativa fosse stata presentata in suo nome.
Impugnazione di un diniego di accesso a documenti della BCE: il Tribunale dichiara in parte il difetto di giurisdizione e in parte l'inammissibilità per difetto di legittimazione dell'istante.
La questione giuridica
Se il Tribunale, nell'ambito di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro un diniego di accesso a documenti della BCE, possa ordinare all'istituzione la divulgazione dei documenti richiesti; e se il ricorrente, che non era il destinatario formale della decisione impugnata e non risultava identificato come rappresentato nella procedura amministrativa, fosse legittimato ad agire ai sensi del quarto comma dell'articolo 263 TFUE.
Principio di diritto
Nel ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE il Tribunale non può imporre direttamente a un'istituzione dell'Unione di divulgare documenti; una domanda del genere è quindi respinta per difetto di giurisdizione. Inoltre, un soggetto che non è destinatario della decisione di diniego di accesso e non risulta, dalla procedura amministrativa, aver agito come rappresentato nella richiesta iniziale e in quella confermativa non è legittimato ad agire: la mera vicinanza fattuale o professionale con la richiesta non basta a integrare la qualità di destinatario o il requisito della diretta e individuale incidenza.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 2 della Decisione 2004/258/CE della BCE
- Articolo 6 della Decisione 2004/258/CE della BCE
- Articolo 7, paragrafo 2, della Decisione 2004/258/CE della BCE
- Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 81, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Diniego di accesso a documenti della BCE e legittimazione ad agire
La pronuncia riguarda un ricorso per annullamento proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della BCE del 1 settembre 2022, con cui era stato respinto l'accesso a documenti relativi agli scambi tra la BCE e la Central Bank of Ireland. Il Tribunale esamina preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e la propria giurisdizione, senza entrare nel merito della domanda di accesso.
Fatti e procedimento amministrativo
La domanda iniziale di accesso, presentata il 16 maggio 2022 tramite la piattaforma asktheeu.org, era stata formulata da KRW Law LLP ai sensi della Decisione 2004/258/CE sull'accesso pubblico ai documenti della BCE. In seguito, la BCE aveva concesso un accesso parziale e KRW Law aveva presentato una domanda confermativa del 3 agosto 2022. La decisione contestata era stata indirizzata a un avvocato di KRW Law, Mr Colin McMenamin, e non a Mr Flynn.
Domande formulate nel ricorso
Mr Flynn chiedeva:
- l'annullamento della decisione di diniego;
- un ordine del Tribunale alla BCE di divulgare integralmente i documenti richiesti;
- la condanna della BCE alle spese. La BCE eccepiva l'inammissibilità del ricorso e il difetto di giurisdizione del Tribunale sul secondo capo di domanda.
Normativa e quadro processuale richiamati
Il Tribunale richiama anzitutto l'articolo 263 TFUE, nonché le disposizioni della Decisione 2004/258/CE, in particolare gli articoli 2, 6 e 7, paragrafo 2. Sul piano processuale sono rilevanti gli articoli 130, paragrafi 1 e 7, 81, paragrafo 1, 60 e 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Difetto di giurisdizione sul capo di domanda volto a ottenere la divulgazione
Il secondo capo di domanda, con cui il ricorrente chiedeva al Tribunale di ordinare alla BCE la divulgazione dei documenti, viene respinto per difetto di giurisdizione. Il Tribunale ribadisce che, nell'esercizio del controllo di legalità ex articolo 263 TFUE, non ha il potere di rivolgere ingiunzioni alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione.
Esame della legittimazione ad agire
Quanto al primo capo di domanda, il Tribunale verifica se Mr Flynn avesse titolo per impugnare la decisione ai sensi del quarto comma dell'articolo 263 TFUE. Esclude innanzitutto che la decisione fosse un atto regolamentare: essa era un atto individuale, non avente portata generale. Esclude poi che il ricorrente fosse destinatario della decisione, perché il destinatario formale risultava KRW Law e non Mr Flynn.
Mancata prova della rappresentanza nella fase amministrativa
Il Tribunale analizza la documentazione prodotta nella fase amministrativa e osserva che:
- la domanda iniziale era stata presentata da KRW Law in nome proprio;
- la domanda confermativa era stata presentata come conferma della domanda iniziale e spettava, secondo la Decisione 2004/258, all'initial applicant;
- il riferimento a un "client" non identificato non consentiva di individuare Mr Flynn come soggetto rappresentato;
- l'indicazione di indirizzi professionali e il richiamo a una sentenza allegata non dimostravano che KRW Law agisse per conto di Mr Flynn. Ne consegue che la decisione impugnata non era indirizzata a lui e non risultava adottata in una procedura nella quale egli fosse identificabile come parte sostanziale.
Esclusione della incidenza diretta e individuale
Il Tribunale aggiunge che il ricorrente non era neppure individualmente interessato. Il diniego di accesso riguardava infatti, in modo generale, chiunque potesse chiedere documenti alla BCE ai sensi della Decisione 2004/258, senza colpire Mr Flynn per caratteristiche peculiari che lo distinguessero da altri potenziali richiedenti. Non era pertanto necessario esaminare ulteriormente la diretta incidenza. Viene anche respinto l'argomento fondato sulla tutela giurisdizionale effettiva, poiché tale principio non consente di disapplicare i requisiti di ricevibilità dell'articolo 263 TFUE; inoltre, nulla impediva a Mr Flynn di presentare una propria domanda di accesso in futuro.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il Tribunale dichiara il ricorso in parte irricevibile e in parte improcedibile per difetto di giurisdizione. Condanna Mr Flynn a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle della BCE.
Principio affermato
La decisione conferma che l'impugnazione di un diniego di accesso a documenti della BCE presuppone che il ricorrente sia destinatario dell'atto oppure dimostri di esserne direttamente e individualmente interessato; non è sufficiente che il documento richiesto riguardi un suo ambito professionale o un suo cliente non identificato nella procedura amministrativa. In assenza di tali condizioni, il ricorso è inammissibile, e il Tribunale non può comunque sostituirsi all'istituzione ordinandole di divulgare i documenti.
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