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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23717/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto a una professionista il pagamento di una somma modesta, comprensiva di contributi, sanzioni e interessi di mora, riferita all'anno 2010 e collegata a redditi percepiti nell'esercizio della professione forense. La professionista aveva opposto l'avviso; il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto. In appello si discuteva dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, per un avvocato iscritto all'albo ma non alla cassa professionale di appartenenza per mancato raggiungimento della soglia prevista dalla cassa. La Corte territoriale aveva ritenuto nuovo e quindi inammissibile il tema della mancata abitualità dell'esercizio professionale; aveva inoltre respinto l'eccezione di prescrizione, rilevando che il differimento del termine di versamento operato dal D.P.C.M. 10.5.2011 spostava la decorrenza della prescrizione quinquennale e che l'avviso bonario del 4.7.2016 era stato inviato prima della scadenza del termine. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte d'appello non aveva affrontato il presupposto dell'abitualità dell'esercizio della professione e non aveva considerato che il reddito percepito era inferiore alla soglia di euro 5.000,00; ha inoltre invocato, tra le altre, le norme sulla disciplina della Gestione Separata, sulle preclusioni processuali e sull'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto fondati, con esame congiunto, il primo e il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello non aveva accertato in fatto il requisito dell'abitualità dell'esercizio professionale, presupposto necessario per l'iscrizione alla Gestione Separata dell'avvocato iscritto all'albo ma non alla cassa di categoria per mancato raggiungimento della soglia minima. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui l'abitualità deve essere verificata anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti e che un reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 può costituire un indizio da valutare con gli altri elementi acquisiti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini il merito alla luce di tali principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    prevede l'iscrizione alla Gestione Separata per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo per cui non siano tenuti a iscriversi a casse professionali; nella fattispecie l'obbligo contributivo va verificato anche attraverso il presupposto dell'abitualità dell'esercizio professionale.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    norma richiamata dalla ricorrente tra quelle disciplinanti il regime contributivo; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte oltre al richiamo del quadro normativo.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003

    richiamato nel quadro normativo sul regime previdenziale; la Corte non svolge nel testo una specifica esegesi autonoma di questa disposizione.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge; nel testo non vi è una specifica interpretazione della Corte su questa norma.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    richiamato per censurare la ritenuta novità della questione dell'abitualità sollevata in appello; la Corte di cassazione non si sofferma espressamente sulla preclusione, poiché accoglie il ricorso sul diverso profilo dell'omesso accertamento del requisito.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato nel ricorso tra le norme processuali asseritamente violate; dal testo non emerge una autonoma interpretazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova del requisito dell'abitualità; la decisione valorizza la necessità di un accertamento in fatto del presupposto contributivo, anche mediante presunzioni.

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 132 e 115 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza d'appello; nel testo non emerge una distinta applicazione della norma.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione; la Corte accoglie il ricorso perché manca l'accertamento di un presupposto fattuale decisivo.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato in subordine per asserita errata valutazione del materiale probatorio; la Corte ritiene comunque decisivo l'omesso accertamento dell'abitualità.

  • D.P.C.M. 10.5.2011

    richiamato dalla Corte territoriale per differire il termine di versamento dei contributi, incidendo sulla decorrenza della prescrizione; il testo riporta tale argomento senza smentirlo espressamente nel merito.

  • Cass. n. 4419/2021

    richiamata come precedente conforme: il requisito dell'abitualità nell'esercizio della professione deve essere accertato in fatto, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, e un reddito inferiore a euro 5.000,00 può fungere da indizio contrario da valutare unitamente agli altri elementi.

Massime di principio

  • Per l'iscrizione alla Gestione Separata di un professionista iscritto all'albo ma non alla cassa di categoria non basta il mero possesso della qualità professionale o il dato reddituale: il giudice deve accertare in concreto il requisito dell'abitualità dell'esercizio della professione.
  • Il requisito dell'abitualità può essere provato anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti; il reddito annuo inferiore a una determinata soglia non esclude automaticamente l'obbligo contributivo, ma costituisce un indizio da valutare insieme agli altri elementi di causa.
  • La decisione di merito che confermi l'obbligo contributivo senza verificare il presupposto fattuale dell'abitualità è censurabile in cassazione per violazione di legge e per difetto di adeguato accertamento della fattispecie costitutiva del credito previdenziale.
  • Quando la questione decisiva riguarda l'esistenza del presupposto sostanziale del credito, il giudice non può arrestarsi a qualificazioni processuali di novità della censura se il punto è rilevante ai fini dell'accertamento del diritto azionato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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