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Sentenza

Sentenza n. 16394/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell'Interno, a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 29 maggio 2023, non comunicato né notificato, con il quale l'Amministrazione intimata, viste le sentenze del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, con le quali sono stati accolti i ricorsi in appello proposti dai candidati -OMISSIS-, che hanno annullato gli atti impugnati da costoro “nei limiti di interesse degli appellanti” - con riferimento al concorso indetto con Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 27 dicembre 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/61 quater del 27 dicembre 2018, volto al conferimento di 20 posti di Commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato - ha stabilito di disporre la ripetizione della prova orale del detto concorso solo ed esclusivamente nei confronti dei precitati appellanti -OMISSIS-; - del provvedimento/determinazione del Ministero dell'Interno, di estremi e data di adozione ignoti, non comunicato/a né notificato/a, con cui l'Amministrazione - ritenendo che le predette sentenze del Consiglio di Stato abbiano prodotto effetti solo ed esclusivamente nei confronti dei precitati ricorrenti in appello, nonostante le stesse abbiano esplicato efficacia ultra partes, con effetti a valere nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione che avevano superato, in sede concorsuale, la prova scritta ed erano stati ammessi a sostenere la prova orale - ha omesso di annullare le determinazioni della Commissione Esaminatrice di cui ai verbali nn. 1 del 25 febbraio 2019, n. 24 del 17 giugno 2019 e, conseguentemente, tutti gli altri atti successivi adottati dalla stessa Commissione fino alla graduatoria del concorso compresa, con riferimento a tutti coloro che erano stati ammessi a sostenere la prova orale in corso di selezione, nel 2019, compresi sia i vincitori del concorso che gli esclusi per mancato superamento della prova orale, tra cui gli appellanti sopra indicati che precede, come pure il ricorrente escluso dalla selezione per mancato superamento della prova orale; - della conseguente determinazione di cui al Decreto suindicato, di disporre la riedizione della prova orale nei confronti dei soli candidati appellanti sopra menzionati, anziché nei confronti di tutti gli ammessi a sostenere - in corso di procedura selettiva - la prova orale, compresi i vincitori del concorso e tutti i candidati esclusi per mancato superamento della prova orale sostenuta nel 2019, tra questi ultimi anche il ricorrente; - del provvedimento di cui al Verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice - da ultimo nominata con Decreto del Ministero del 29 maggio 2023 - recante la data del 12 giugno 2023, non comunicato né notificato, con il quale sono stati determinati i criteri di valutazione da applicare alla prova orale di cui è stata disposta la ripetizione; - dei provvedimenti, di estremi di data e numero di protocollo ignoti, non comunicati né notificati, con i quali i soli citati i vincitori in appello sono stati convocati per la ripetizione della prova orale del concorso per commissario di Polizia di Stato di cui trattasi; - di ogni ulteriore atto, connesso, consequenziale, presupposto e collegato a quelli qui impugnati; e per l’accertamento del diritto del ricorrente alla rinnovazione degli atti della selezione annullati, con ripetizione della prova orale del concorso indetto con Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 27 dicembre 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/61 quater del 27 dicembre 2018, volto al conferimento di 20 posti di Commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato, previo annullamento degli atti annullati dal Consiglio di Stato con le sentenze indicate, unitamente a tutti coloro che, nel 2019, erano risultati ammessi alla prova orale del concorso.

Giustizia amministrativa202312233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del 29 maggio 2023 che disponeva la ripetizione della prova orale del concorso per commissario di Polizia soltanto per i cinque appellanti vittoriosi in Consiglio di Stato, nonché verbale della nuova Commissione del 12 giugno 2023 sui criteri di valutazione e atti conseguenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'Ispettore della Polizia di Stato aveva partecipato al concorso interno, per titoli ed esami, bandito il 27 dicembre 2018 per 20 posti di Commissario; ammesso alla prova orale, era stato escluso per mancato raggiungimento della soglia minima. Dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato, nei limiti di interesse dei cinque appellanti vittoriosi, gli atti relativi ai criteri di valutazione dell'orale, il Ministero aveva disposto la ripetizione della prova soltanto per loro. Con il primo motivo, il ricorrente sosteneva che l'illegittimità dei criteri, comune a tutti i candidati, imponesse di rinnovare la prova orale per tutti gli ammessi e di annullare gli atti conseguenti, altrimenti risultando violati il giudicato, la par condicio, la trasparenza, l'imparzialità e l'omogeneità delle valutazioni. Con il secondo motivo, contestava che la nuova Commissione avesse riproposto criteri generici già usati nel 2019, senza subcriteri, parametri applicativi o modalità verificabili di attribuzione e calcolo dei punteggi, in violazione delle norme concorsuali e dell'obbligo di motivazione. Chiedeva l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto alla ripetizione della prova orale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza decidere nel merito i due motivi, perché nelle more l'Amministrazione aveva ripetuto la prova orale anche per il ricorrente. I posti a concorso erano stati ampliati da 20 a 37 e quelli riservati al personale della Polizia di Stato da 10 a 18; il ricorrente aveva superato la prova, era risultato vincitore ed era stato ammesso al corso di formazione, il cui superamento gli aveva consentito di conseguire la qualifica di Commissario. La pretesa sostanziale era quindi stata integralmente soddisfatta e non residuava utilità da una pronuncia di merito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

    La cessazione della materia del contendere presuppone che l'attività amministrativa sopravvenuta abbia soddisfatto integralmente e in modo irretrattabile l'interesse azionato, lasciando priva di utilità una decisione di merito.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, una successiva attività amministrativa soddisfa integralmente e in modo irretrattabile la pretesa sostanziale azionata, così che non residui alcuna utilità concreta da una pronuncia di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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