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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01245/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata, che aveva confermato la condanna per i reati contestati, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, per il resto, la condanna pronunciata nei suoi confronti per i reati di evasione e di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale. La Corte ha ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non confrontata in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e priva dell'indicazione degli elementi concreti posti a fondamento delle doglianze; ciò non consentiva al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati per i quali è stata confermata la condanna; il testo non offre ulteriori precisazioni sulla sua applicazione concreta.

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati per i quali è stata confermata la condanna; il testo non offre ulteriori precisazioni sulla sua applicazione concreta.

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve contenere specifici elementi a sostegno della censura; la doglianza generica e indeterminata, non correlata alla motivazione impugnata, è inidonea a soddisfare tale requisito e rende il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare gli aspetti della motivazione censurati e gli elementi posti a fondamento della doglianza.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti ad affermare in modo generico violazione di legge o vizio di motivazione senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso non consente di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione impugnata, il giudice di legittimità non può esercitare il sindacato richiesto e deve dichiararne l'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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