Sentenza del 02/12/2021 n. 38053 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia notificò ai coniugi un avviso di accertamento IRPEF per il 2004 ritenendo imponibile una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile. I contribuenti avevano dichiarato in atto un corrispettivo di Euro 15.000,00; l'Ufficio, richiamando il maggior valore di Euro 32.200,00 risultante dalla liquidazione ai fini dell'imposta di registro, riprese a tassazione la plusvalenza. I contribuenti impugnarono l'atto, ottenendo in primo grado rigetto e in grado di appello l'annullamento dell'avviso, con la CTR che ritenne onere dell'Amministrazione provare che il maggior valore accertato per registro corrispondesse al reale corrispettivo incassato. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo che spettasse al contribuente dimostrare di aver effettivamente percepito l'importo dichiarato in atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto decisiva la norma interpretativa D.Lgs. 14/9/2015 n.147, art.5 comma 3, la quale stabilisce che l'esistenza di un maggior corrispettivo non puo essere presunta soltanto sulla base del valore accertato o dichiarato ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale. Tale norma, avendo natura di interpretazione autentica, si applica retroattivamente ai giudizi pendenti. Conseguentemente l'accertamento della plusvalenza non può fondarsi esclusivamente sul valore usato per la registrazione; l'annullamento disposto dalla CTR è confermato. Non sono state decise spese visto che gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3
Gli artt. 58, 68, 85 e 86 T.U.I.R. ... si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili ... l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ...
Norma di interpretazione autentica che impedisce di presumere automaticamente, ai fini IRPEF, un maggior corrispettivo sulla sola base del valore accertato o dichiarato ai fini del registro o delle imposte ipotecarie/catastali; applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), artt. 41 bis e 67
Richiamati nel ricorso dell'Amministrazione come norme rilevanti per la determinazione del reddito e delle plusvalenze; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non autorizzino da sole la presunzione del maggior corrispettivo basata sul valore registrale dopo l'intervento interpretativo del D.Lgs. 147/2015.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (norme sull'imposta di registro)
Il valore accertato o dichiarato ai fini dell'imposta di registro non può da solo costituire prova presuntiva dell'effettivo corrispettivo percepito per finalità IRPEF.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (imposte ipotecaria e catastale)
Analoga rilevanza rispetto al valore catastale/ipotecario: tali valori non bastano da soli a fondare la presunzione di maggior corrispettivo ai fini reddituali.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 1, comma 2
Richiamata per affermare la natura di norma interpretativa applicabile retroattivamente; conferma che l'interpretazione autentica (D.Lgs. 147/2015) si applica ai processi pendenti.
Massime di principio
- Il valore accertato o dichiarato ai fini dell'imposta di registro (o delle imposte ipotecarie/catastali) non costituisce di per sé prova dell'effettivo corrispettivo percepito ai fini IRPEF.
- Dopo il D.Lgs. 147/2015 art.5 comma 3, l'Amministrazione non può presumere automaticamente una plusvalenza solo sulla base del valore usato per la registrazione; necessita prova ulteriore che il maggior valore corrisponda al prezzo effettivamente ricevuto.
- La norma interpretativa ha efficacia retroattiva e si applica ai giudizi pendenti, quindi può mutare l'esito di accertamenti già notificati se l'unica prova è il valore registrale.
- Nelle controversie analoghe l'onere probatorio spetta all'Amministrazione quando pretende di basare l'accertamento esclusivamente su valori fiscali o registrali: deve fornire elementi documentali o extrinseci (es. movimenti bancari, dichiarazioni, prove testimoniali, comparazioni) che colleghino il maggior valore al reale corrispettivo.
- Il contribuente può opporsi efficacemente dimostrando coerenza tra prezzo pattuito e somme effettivamente ricevute; la mera divergenza tra atto di vendita e stima per registro non determina automaticamente tassazione della differenza.
- In fase di accertamento l'Amministrazione dovrebbe integrare la propria indagine con indizi probatori diretti e non limitarsi ad assumere per presunta la cifra definita per registro.
- Per evitare contenziosi, è opportuno che atti di compravendita riportino chiara documentazione dei pagamenti (ricevute, bonifici, assegni, quietanze) e che l'Amministrazione, prima di notificare accertamenti, verifichi l'effettiva corrispondenza tra valore registrale e movimenti finanziari.
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