Cassazione Penale, Sentenza n. 32730/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Roggero era stato condannato per omesso versamento di imposte dirette e IVA per gli anni d'imposta 2012 e 2013 in qualità di legale rappresentante della Aimeri Ambiente Srl. Il ricorso in Cassazione articolava due censure principali: (1) che l'impossibilità materiale di versare le imposte fosse dovuta al fatto che la società non aveva riscosso importanti crediti dalle pubbliche amministrazioni cui aveva prestato servizio, nonostante il ricorrente si fosse attivato per riscuoterli; (2) che al momento dei fatti relativi al 2013 Roggero, pur conservando la qualifica formale di legale rappresentante, non aveva i poteri di gestione finanziaria e fiscale perché tali poteri erano stati delegati con verbale assembleare del 30 giugno 2014 all'amministratore delegato De Andreis. Il ricorrente ha quindi chiesto che la sua responsabilità non fosse attribuita per effetto dell'effettiva delega dei poteri gestori e fiscali e per l'impossibilità materiale di adempiere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, in particolare il secondo motivo: ha rilevato che i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato la documentazione (visura camerale con estratto del verbale assembleare del 30 giugno 2014) che comprovava la delega all'amministratore delegato dei poteri di amministrazione e finanza, comprensivi degli adempimenti tributari. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la responsabilità dell'intero consiglio di amministrazione per omessi versamenti sussiste solo in mancanza di specifica delega della materia. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio; il motivo concernente il 2012 era già stato trattato dalla Corte territoriale quale prescritto. Il ricorso è dunque accolto in ordine all'attribuibilità della responsabilità per il 2013, con annullamento e rinvio.
Norme richiamate
Corte di cassazione, Sez. III pen., 5 agosto 2021, n. 306978
Principio richiamato: la responsabilità penale dell'intero consiglio di amministrazione per l'omesso versamento delle imposte è configurabile solo se non sia stata conferita a uno dei componenti una specifica delega riguardante la materia fiscale; la delegabilità del potere di spesa connesso agli obblighi tributari è ammessa e rilevante ai fini della attributività della responsabilità
Massime di principio
- La qualifica formale di legale rappresentante non basta, di per sé, a imputare automaticamente la responsabilità penale per omessi versamenti: va valutata l'effettiva attribuzione dei poteri gestori e fiscali.
- Una delega precisa e anteriore ai fatti (es. verbale assembleare o procura) che attribuisca i poteri di amministrazione e finanza all'amministratore delegato può escludere la responsabilità del legale rappresentante per gli adempimenti tributari.
- In giudizio è fondamentale produrre e far valutare le evidenze documentali (visura camerale, verbali assembleari, procure) che dimostrino l'effettiva ripartizione dei poteri: la mancata considerazione di tali documenti può portare all'annullamento e al rinvio della decisione.
- La prescrizione va valutata anno per anno: un reato relativo a un anno d'imposta può essere prescritto anche se per anni successivi la responsabilità è ancora contestata.
- Se il giudice di merito omette di esaminare documenti decisivi o applica erroneamente i principi sulla delegabilità, la Cassazione può assorbire altri motivi e disporre il rinvio per un nuovo esame della questione
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