Cassazione Penale, Sentenza n. 36437/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata e aggravante di metodo mafioso. Il ricorrente ha dedotto: (i) errori valutativi e illogicità nella ricostruzione dei fatti, sostenendo di essere vittima e non "longa manus" del clan; (ii) assenza del metodo mafioso; (iii) carenza della motivazione sulle esigenze cautelari, rilevando la propria incensuratezza e il licenziamento dalla ditta Tre Colli; (iv) violazione del principio di proporzionalità e minor sacrificio ai sensi dell'art. 275 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvessero in una diversa valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e non abbiano denunciato la violazione di norme di diritto o la manifesta illogicità della motivazione. L'ordinanza di riesame è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base delle dichiarazioni del denunciante e dipendenti, dei riscontri tramite messaggistica WhatsApp e delle ammissioni di sovrafatturazione da parte di altri imprenditori, nonché del viaggio a Lauropoli e dell'incontro evocante il clan Abruzzese. La Corte ha altresì osservato che il compendio intercettivo era stato dichiarato inutilizzabile per taluni profili e quindi non ha sorretto la decisione impugnata. Condanna alle spese e sanzione pecuniaria di € 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione alla concorso di persone nel reato; utilizzato nella contestazione come norma di coordinamento tra più fattispecie
art. 629 c.p. commi 1 e 2
Norma che configura il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi a suo carico sulla base degli elementi raccolti
art. 628 c.p. comma 3 n. 1) e 3)
Aggravanti dell'estorsione richiamate nell'imputazione; la valutazione della loro sussistenza è stata ritenuta ancorata agli elementi fattuali valutati dal giudice di merito
art. 416-bis c.p. (comma 1)
Rilevata l'aggravante del metodo mafioso: il Tribunale del riesame ha desunto la forza di intimidazione e l'evocazione del clan Abruzzese come elementi idonei a configurare l'aggravante
art. 273 c.p.p.
Richiamato in relazione alla valutazione di legittimità delle censure sulla prova; la Corte segnala i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto
art. 606 c.p.p.
Parametro dell'impugnazione per cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi non abbiano indicato violazioni di legge o manifesta illogicità tali da rendere ammissibile il ricorso
art. 275 c.p.p. (comma 3)
Richiamato in tema di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura: la Corte ha ritenuto che incensuratezza e licenziamento non siano sufficienti a superare tale presunzione quando vi siano elementi sintomatici del pericolo di recidiva
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
art. 322 c.p. comma 2
Riferito nella parte in cui l'ordinanza cautelare era stata annullata limitatamente a questo delitto in ragione dell'inutilizzabilità di alcune intercettazioni; la Corte sottolinea che quelle intercettazioni non hanno formato la base dell'ordinanza impugnata
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari non è possibile chiedere una semplice rivalutazione dei fatti: occorre denunciare violazioni di norme o la manifesta illogicità della motivazione per essere ammessi.
- Le dichiarazioni dei denuncianti e dei dipendenti, se riscontrate da altri elementi (es. messaggistica, ammissioni di terzi), possono costituire base sufficiente per la gravìa indiziaria in sede di riesame.
- La mera incensuratezza e il fatto di essere stati licenziati non sono di per sé idonei a escludere l'esistenza delle esigenze cautelari quando vi siano elementi concreti sintomatici di pericolo di reiterazione del reato.
- Se un compendio intercettivo è stato dichiarato inutilizzabile per taluni aspetti, la difesa non può fondare su quelle stesse intercettazioni un'alternativa ricostruzione dei fatti in sede di legittimità.
- Per contestare efficacemente il riconoscimento dell'aggravante di tipo mafioso è necessario dimostrare, con elementi concreti, la mancanza di modus operandi tipico (forza di intimidazione, condizionamento del territorio, evocazione del clan), non basta una lettura parziale di conversazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36285/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36286/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36287/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36288/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36290/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36341/2025 del 07/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →