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Sentenza

Sentenza del 17/12/2020 n. 28725 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Imposizione di maggior imposta IRES e IRAP tramite quattro avvisi di accertamento nei confronti della (---) srl e un avviso nei confronti del (---). I contribuenti impugnavano gli accertamenti sostenendo la reale esistenza e inerenza di rilevanti costi per consulenze e ricerche di mercato; l'Amministrazione contestava la loro fittizietà e l'esistenza di un intento fraudolento. In sede di merito le Commissioni hanno respinto i ricorsi, ritenendo inutili e improbabili le spese e richiamando dichiarazioni rese in sede penale; in Cassazione i ricorrenti denunciavano, tra l'altro, motivazione apparente e omesso esame delle prove (art. 132 c.p.c., art. 36 D.Lgs. 546/1992, art. 360 c.p.c. vari motivi), vizio di procedimento e questioni sulla ripartizione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (vizio di motivazione) ritenendo che la sentenza della Commissione Regionale fosse generica e carente nella esposizione del percorso logico-giuridico: la CTR non ha indicato in quale misura e con quale contenuto fossero state valutate le dichiarazioni assunte in sede penale né ha spiegato perché le consulenze e ricerche di mercato fossero ritenute inutili o fittizie. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per una nuova valutazione del quadro probatorio. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha disposto anche che la nuova valutazione riguardi gli elementi di prova offerti dal contribuente e quelli desumibili dall'atto di accertamento, con provvedimento anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • articolo 132 c.p.c.

    obbligo del giudice di esporre in sentenza i motivi in fatto e di illustrare il percorso logico-argomentativo; la carenza di tale motivazione integra vizio che può portare alla cassazione.

  • articolo 36 D.Lgs. 546/1992

    norma del processo tributario parallela all'art.132 c.p.c.: obbligo di motivazione delle decisioni delle commissioni tributarie; la sua violazione è stata ritenuta decisiva.

  • articolo 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    mezzi di impugnazione per cassazione invocati: vizio di motivazione (n.4), omesso esame di punto decisivo (n.5) e violazione di norme processuali o di diritto (n.3); la Corte ha accolto il n.4 (motivazione) e ha assorbito gli altri motivi.

  • articolo 111 Cost.

    richiamato il principio costituzionale del giusto processo e del dovere di motivazione delle sentenze; la violazione di questo principio è collegata al vizio di motivazione.

  • articolo 2697 c.p.c.

    regola sull'onere della prova: la Corte richiama il principio secondo cui, se l'Amministrazione contesta l'inerenza dei costi addotti e produce elementi che ne mettono in dubbio la veridicità, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la correlazione delle spese con l'attività d'impresa.

  • articolo 2729 c.c.

    norma citata nel ricorso (relativa a questioni probatorie); dalla dinamica della vicenda emerge che la valutazione della forza probatoria di dichiarazioni e documenti doveva essere esplicitata dal giudice di merito.

  • articoli 113 e 115 c.p.c.

    richiamati in relazione a regole probatorie e all'assunzione e valutazione delle prove; la decisione impone al giudice di motivare come ha valutato le prove assunte.

  • DPR 917/1986 articolo 109

    norma fiscale richiamata con riferimento alla deducibilità/inerenza dei costi; la Corte non si è pronunciata nel merito ma ha imposto una nuova valutazione probatoria sulla effettiva inerenza delle spese contestate.

Massime di principio

  • La motivazione della decisione deve esporre il percorso logico-giuridico e indicare le prove (e il valore che il giudice attribuisce a ciascuna) in modo tale da permettere il controllo in sede di legittimità; motivazioni generiche o apodittiche sono causa di cassazione.
  • Le dichiarazioni rese in sede penale possono essere valutate dal giudice tributario come indizi, ma il giudice deve indicare chi ha reso tali dichiarazioni, il contenuto, la natura (diretta o de relato) e le ragioni per cui le ha ritenute attendibili o decisivi, non potendosi limitare a un richiamo generico.
  • Quando l'Amministrazione fiscale produce elementi che mettono in dubbio la realtà o l'inerenza di costi dedotti (anche richiamando indagini penali), l'onere di provare l'effettiva correlazione delle spese con l'attività d'impresa può gravare sul contribuente; tuttavia tale gravame probatorio deve essere concretamente valutato e motivato dal giudice.
  • In materia tributaria la mera affermazione della fittizietà o dell'inutilità di costi richiede una motivazione circostanziata: il giudice deve spiegare perché determinate spese (es. ricerche di mercato o consulenze) siano scomode o antieconomiche rispetto alla dimensione e al settore dell'impresa.
  • Se il giudice di merito omette di compiere una valutazione critica delle prove o la espone in termini generici, la Corte di cassazione può cassare con rinvio per nuovo esame; il rinvio può essere a diversa composizione per assicurare un nuovo giudizio effettivo.

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