Cassazione Penale, Sentenza n. 3091/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito che aveva confermato la condanna per fatti che hanno comportato una colluttazione e la sottrazione di valori alla persona offesa. I motivi erano tesi principalmente a contestare il metodo e la valutazione della prova operata dai giudici di merito, chiedendo di fatto una rivalutazione del peso degli elementi probatori e della qualificazione circostanziale del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità dei motivi, conformemente alla richiesta del Pubblico Ministero. La Corte ha ritenuto che le critiche proposte impugnassero il merito della valutazione probatoria operata dai giudici di merito, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo che non emerga un'illogicità macroscopica della motivazione. La decisione di merito era chiara, logica e coerente nel ritenere provata la responsabilità dell'imputata e nella qualificazione del fatto; la Corte di merito aveva inoltre calcolato la sanzione sui minimi edittali attribuendo prevalenza alle attenuanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Principio di diritto: divieto di riesame del merito in Cassazione
La Corte ricorda che la cassazione non può effettuare una nuova valutazione delle risultanze probatorie o proporre una diversa ricostruzione storica dei fatti; il controllo è limitato alla verifica della razionalità e coerenza interna della motivazione del giudice del merito.
Giurisprudenza consolidata citata nella motivazione
Sez. 3, n. 38163 del 10/6/2022; Sez. 6, n. 17120 del 25/1/2022; Sez. 2, n. 16048 del 21/2/2016; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Rv. 252178; Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100
Richiamo a precedenti della Cassazione che ribadiscono il limite del sindacato di legittimità sui fatti e sulle valutazioni probatorie e che indicano che l'eventuale illogicità della motivazione deve essere macroscopica per giustificare l'intervento.
Principio sulla motivazione e l'illogicità macroscopica
La Corte sottolinea che il vizio di illogicità è sindacabile solo se evidente e di portata tale da risultare percepibile ictu oculi; minime incongruenze non giustificano l'annullamento né la rinnovata valutazione delle prove.
Regole sulle conseguenze dell'inammissibilità
In caso di inammissibilità per manifesta infondatezza e aspecificità, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto è stata disposta una provvisionale di euro tremila.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili.
- Per vincere in cassazione su censure relative alla motivazione occorre dimostrare un difetto di ragionamento macroscopico e non semplici divergenze interpretative o contestazioni del peso delle prove.
- Le critiche che si limitano ad attaccare il metodo di valutazione della prova svolto dai giudici di merito senza evidenziare un vizio giuridico rilevante sono destinate all'inammissibilità.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato e aspecifico.
- Se la motivazione di merito risulta chiara, logica e coerente nella ricostruzione dei fatti e nella qualificazione giuridica, il tentativo di modificare quella ricostruzione in cassazione ha scarse probabilità di successo.
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