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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29207/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società proprietaria di un immobile impugnava un avviso di rettifica IMU per l’annualità 2012 emesso con riferimento a un bene sito in Napoli. La controversia ruotava attorno alla legittimità della pretesa impositiva fondata su una modifica della rendita catastale: la contribuente sosteneva che tale variazione, essendo successiva all’1.1.2000, dovesse esserle notificata per produrre effetti, e che l’Amministrazione non avesse dato prova della notificazione dell’atto attributivo o modificativo della rendita. La CTR aveva invece ritenuto sufficiente, ai fini della conoscenza del nuovo classamento, il fatto che nella compravendita dell’immobile del 30.10.2009/30.12.2009 fosse emersa la nuova rendita e che un precedente giudizio sull’ICI 2011 si fosse concluso con rigetto per definitività della modifica catastale. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell’art. 74, comma 1, L. n. 342/2000; con il secondo denunciava violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice tributario ritenuto provata la conoscenza della rettifica senza che fosse stata prodotta la notifica dell’atto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente, osservando che per le variazioni catastali successive al 1° gennaio 2000 l’efficacia dell’attribuzione o modifica della rendita è subordinata alla notificazione dell’atto e che tale prova non può essere desunta da elementi indiretti, come il contenuto dell’atto di compravendita o la definizione di un diverso giudizio su altra annualità. Poiché la norma richiede la notificazione quale forma di conoscenza legale, la mancata produzione dell’atto ritualmente notificato impediva di ritenere legittima la pretesa tributaria. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della società contribuente. Le spese di merito sono state compensate per il progressivo consolidamento della giurisprudenza, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 1, L. n. 342/2000

    Per le attribuzioni o modifiche di rendita catastale successive al 1° gennaio 2000 l’efficacia dell’atto è subordinata alla sua notificazione; la notificazione è necessaria anche per far decorrere il termine di impugnazione.

  • art. 74, comma 3, L. n. 342/2000

    È richiamato in contrapposizione al comma 1 per le attribuzioni o rettifiche adottate entro il 31 dicembre 1999, per le quali l’effetto decorre dalla data di adozione e non da quella di notificazione.

  • art. 2697 c.c.

    La prova della conoscenza del nuovo classamento e della rituale notifica dell’atto grava sull’Amministrazione che fonda la pretesa tributaria su quella modifica catastale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La CTR è stata censurata per avere tratto la prova della conoscenza della variazione catastale da elementi non idonei e senza adeguata valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza e specificità è stata respinta, ritenendo il ricorso sufficientemente esposto e specifico.

Massime di principio

  • Quando la legge subordina l’efficacia di una variazione catastale alla notificazione, la prova della conoscenza del nuovo classamento deve essere fornita mediante produzione dell’atto ritualmente notificato, non essendo sufficienti presunzioni o elementi indiretti.
  • La notificazione dell’atto di variazione catastale assolve una funzione di conoscenza legale: da essa dipende sia l’efficacia dell’atto nei confronti del contribuente sia la decorrenza del termine per impugnarlo.
  • In materia tributaria, se la pretesa impositiva si fonda su una rendita catastale modificata dopo il 1° gennaio 2000, l’Amministrazione deve provare la rituale notifica della variazione; in difetto, la pretesa non può essere mantenuta.
  • La prova della notifica non può essere desunta dal contenuto di un atto di compravendita né dalla definizione di un diverso contenzioso su altra annualità, trattandosi di elementi non equivalenti alla notificazione dell’atto catastale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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