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Ordinanza

Ordinanza n. 1238/2026 - Catania, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1498/2025 del 04/04/2025 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o contestata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro. L'Amministrazione ha eccepito, nella memoria di costituzione, l'avvenuta esecuzione della sentenza mediante accredito, effettuato il 15 dicembre 2025, sul borsellino elettronico dell'interessata. Il Collegio, non essendo presenti alla camera di consiglio i difensori del ricorrente, i quali avevano previamente comunicato l'assenza, ha ritenuto necessario instaurare un ulteriore contraddittorio per verificare se l'adempimento amministrativo fosse integralmente satisfattivo. Il Collegio ha inoltre richiesto al ricorrente, ove intendesse insistere per la refusione delle spese di lite, di depositare in formato leggibile la documentazione comprovante la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo, eseguita in adempimento di una precedente ordinanza istruttoria, così da consentire di verificare se tale notificazione fosse anteriore o posteriore al 15 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha posto a carico del ricorrente, subordinatamente alla volontà di insistere per la rifusione delle spese di lite, l'onere di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza la documentazione relativa alla rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo, in formato leggibile sul sistema NSIGA. Il deposito è stato richiesto per consentire la verifica della data della rinnovata notificazione e delle eventuali conseguenze giuridiche, anche in relazione all'accredito eseguito dall'Amministrazione il 15 dicembre 2025. La definizione della controversia è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 giugno 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione deduce di avere integralmente eseguito il giudicato, il giudice può disporre un ulteriore contraddittorio tra le parti per verificare la concreta e totale satisfattività dell'adempimento prima di definire la controversia.
  • Quando la decisione sulle spese di lite dipende dalla verifica della tempestività di una rinnovata notificazione disposta in sede istruttoria, il giudice può subordinare l'esame della domanda di rifusione al deposito, da parte dell'interessato, della relativa documentazione in formato leggibile e idoneo alla consultazione nel sistema processuale telematico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoIncompetenza

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