Sentenza del 24/02/2017 n. 326 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
T.F.M. amministratori -Accantonamenti - Deducibilità - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità fiscale degli accantonamenti annuali effettuati dalla società a un fondo destinato al trattamento di fine mandato degli amministratori. La società sosteneva che tali somme costituissero compensi differiti, deliberati dall'assemblea dei soci, e fossero quindi deducibili integralmente per competenza. L'Amministrazione finanziaria, invece, ne aveva contestato la deduzione, presumibilmente applicando limiti o criteri analoghi a quelli previsti per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.
La decisione
La tesi della società è stata accolta. La quota annuale accantonata al fondo TFM è stata ritenuta integralmente deducibile per competenza, in assenza di specifiche norme fiscali limitative. Non è stata ritenuta applicabile, neppure per analogia, la disciplina del TFR dei dipendenti, trattandosi di un istituto diverso. Il TFM è stato qualificato come compenso differito degli amministratori, la cui misura è determinata dall'assemblea dei soci e non è sindacabile dall'Amministrazione finanziaria in assenza di elementi specifici di elusività, antieconomicità o simulazione.
Norme richiamate
Art. 2389 del codice civile
I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
La misura del compenso, incluso quello differito mediante accantonamento al fondo TFM, è rimessa alla determinazione dell'assemblea dei soci. L'Amministrazione finanziaria non può sostituirsi a tale valutazione in assenza di specifiche ragioni per contestare l'operazione.
Disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti
Le norme sul TFR non possono essere applicate analogicamente al TFM degli amministratori, perché si tratta di istituti distinti e manca una specifica disposizione che imponga limiti alla deducibilità degli accantonamenti per TFM.
Massime di principio
- Gli accantonamenti per TFM possono essere dedotti per competenza quando il trattamento è stato validamente previsto o deliberato prima dell'inizio del rapporto o comunque secondo le formalità richieste e la relativa quota è determinata in modo documentabile.
- Il TFM degli amministratori costituisce, in linea generale, un compenso differito e non deve essere automaticamente assimilato al TFR dei dipendenti.
- In assenza di una norma fiscale specifica che stabilisca limiti quantitativi o temporali, l'Amministrazione finanziaria non può introdurre restrizioni mediante analogia con discipline riferite a istituti diversi.
- La delibera assembleare costituisce il presupposto essenziale per documentare la spettanza e la misura del TFM; è quindi opportuno formalizzarla e conservarla con la documentazione societaria e contabile.
- La deducibilità non è necessariamente garantita se l'accantonamento appare simulato, sproporzionato, privo di effettiva giustificazione economica o deliberato tardivamente: in tali casi possono sorgere contestazioni autonome rispetto al semplice richiamo alla disciplina del TFR.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 128 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 129 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 335 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →