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Sentenza

Sentenza n. 2186/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare di stato della sospensione dall'impiego per otto mesi, irrogata a un luogotenente dell'Arma dei Carabinieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato la sanzione disciplinare deducendo, in primo grado, difetto di istruttoria e motivazione per il mancato autonomo accertamento amministrativo dei fatti emersi nell'indagine penale, nonché sproporzione della sanzione di stato rispetto a una sanzione di corpo. In appello ha sostenuto l'erroneità della sentenza del TAR per intrinseca illogicità della motivazione e violazione di legge, richiamando anche l'art. 3 Cost. e gli artt. 1355, 1357 e 1358 del d.P.R. n. 90/2010. Ha dedotto che i comportamenti consistenti nella frequentazione di un gruppo online e nell'apposizione di "like" a contenuti xenofobi, razzisti, antisemiti, negazionisti e filonazisti non avrebbero avuto significativa rilevanza esterna o mediatica, che il GIP li avrebbe qualificati come mera manifestazione del pensiero, che la misura cautelare penale era stata revocata e che il suo curriculum era eccellente. Ha inoltre sostenuto che i fatti avrebbero potuto giustificare al più una sanzione di corpo. Nel corso del giudizio d'appello è stata prodotta una sentenza di non luogo a procedere, relativa al reato di associazione per delinquere, per difetto dell'elemento oggettivo della stabile struttura organizzativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo che l'amministrazione utilizzasse, nell'istruttoria disciplinare, gli elementi raccolti nel procedimento penale, inclusi intercettazioni, tabulati e attività di osservazione, controllo e pedinamento, purché procedesse a una autonoma valutazione della loro rilevanza disciplinare. Non è necessario svolgere ulteriori accertamenti su fatti materiali già adeguatamente comprovati, in applicazione del principio di economia procedimentale. Nel caso concreto, la condotta era stata compendiata nell'ordinanza cautelare del GIP, richiamata per relationem nel provvedimento sanzionatorio e integrata dagli atti dell'inchiesta disciplinare; inoltre, il militare non aveva negato i fatti, ma ne aveva contestato la gravità. La successiva sentenza di non luogo a procedere non ha inciso sulla legittimità della sanzione, poiché riguardava il diverso reato di associazione per delinquere e non escludeva la rilevanza disciplinare dell'adesione o simpatia verso ideali xenofobi, razzisti e nazisti. Il Collegio ha sottolineato che il non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare non ha l'attitudine al giudicato propria della sentenza assolutoria dibattimentale ed è revocabile. È stata respinta anche la censura relativa al curriculum, risultando che i precedenti disciplinari e di servizio erano stati considerati dall'amministrazione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ribadito che la valutazione della gravità dei fatti e della sanzione rientra nell'ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, travisamento dei fatti o analoghi vizi. La sospensione per otto mesi, comunque conservativa, non è stata ritenuta manifestamente sproporzionata, poiché le condotte non costituivano mere opinioni personali, ma manifestavano apprezzamento o adesione a valori incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento, dal grado e dallo status di appartenente all'Arma, indipendentemente dalla diffusione mediatica dei contenuti. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 3 Costituzione

    Richiamato dall'appellante in relazione alla dedotta sproporzione della sanzione; il giudice non ha ravvisato una violazione della norma.

  • artt. 1355, 1357 e 1358 d.P.R. n. 90/2010

    Richiamati dall'appellante per sostenere che la condotta avrebbe dovuto comportare una sanzione di corpo anziché una sanzione di stato; il giudice ha ritenuto infondata la censura di sproporzione.

  • art. 425 c.p.p.

    La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare non ha escluso la rilevanza disciplinare dei fatti autonomamente valutati dall'amministrazione.

  • art. 653 c.p.p.

    Il non luogo a procedere, diversamente dalla sentenza assolutoria resa all'esito del dibattimento, è stato ritenuto privo di attitudine al giudicato rilevante nel procedimento disciplinare.

  • art. 434 c.p.p.

    La revocabilità del non luogo a procedere è stata valorizzata per escluderne l'effetto preclusivo sulla valutazione disciplinare.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare a carico di un dipendente pubblico, l'amministrazione deve procedere a un'autonoma valutazione della gravità e della rilevanza disciplinare dei fatti oggetto di indagine penale, ma può utilizzare le risultanze probatorie raccolte in sede penale e modulare su di esse l'istruttoria amministrativa, senza dover duplicare accertamenti su fatti materiali già adeguatamente comprovati.
  • La motivazione di una sanzione disciplinare può essere resa per relationem mediante il richiamo agli atti dell'indagine penale e agli atti dell'istruttoria disciplinare, quando tali atti consentano di individuare il sostrato fattuale della contestazione e l'amministrazione abbia compiuto una distinta valutazione della rilevanza disciplinare della condotta.
  • La sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare non impedisce, di per sé, l'irrogazione o la conferma di una sanzione disciplinare, soprattutto quando la contestazione disciplinare abbia oggetto diverso dal reato e il provvedimento penale non abbia efficacia di giudicato preclusiva sui fatti rilevanti disciplinarmente.
  • La valutazione della gravità della condotta di un militare e la scelta della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, travisamento dei fatti o altri vizi macroscopici.
  • La frequentazione consapevole di ambienti di propaganda e l'apposizione reiterata di "like" a contenuti xenofobi, razzisti, antisemiti, negazionisti o filonazisti possono assumere autonoma rilevanza disciplinare nei confronti di un militare, in quanto incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento, dal grado e dallo status militare, anche in assenza di diffusione mediatica o di condanna penale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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