Cassazione Civile, Ordinanza n. 25515/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio relativo alla proprietà di uno stacco di terreno, nel quale era stato accertato in sede di rinvio che il ricorrente fosse comproprietario al 50% del bene per successione legittima del padre. La Corte d’appello, decidendo dopo cassazione, ha però compensato integralmente le spese dei giudizi di appello, di legittimità e di rinvio. Il ricorrente ha proposto un solo motivo di cassazione deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse illegittima nonostante la soccombenza della controparte. I resistenti hanno controricorso. La Corte di cassazione rileva che la motivazione sulla compensazione si fondava su ragioni ritenute eccezionali e, comunque, sulla disciplina dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, poiché la causa era iniziata nel 2007. Richiama inoltre il principio per cui il sindacato ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. va svolto rispetto al momento della decisione e consente la declaratoria di inammissibilità quando il motivo è contrario a orientamento consolidato.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla compensazione delle spese, osservando che la motivazione del giudice di merito era sufficiente a giustificarla ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile al caso. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti
Nel regime ratione temporis applicabile, la compensazione integrale delle spese è legittima quando il giudice indichi in motivazione giusti motivi; nel caso concreto la motivazione della corte di merito è stata ritenuta sufficiente.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Lo scrutinio deve essere svolto con riferimento a ciascun motivo e al momento della decisione; quando il motivo è manifestamente contrario a un orientamento consolidato, il ricorso va dichiarato inammissibile.
art. 334, comma 2, c.p.c.
La declaratoria di inammissibilità può rilevare ai fini dell’impugnazione incidentale tardiva, secondo il richiamo operato dalla Corte.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato in funzione di raffronto sistematico sul filtro delle impugnazioni.
art. 606 c.p.p.
Richiamato solo in via analogica nel ragionamento sulla funzione di filtro dell’art. 360-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza dell’esito sfavorevole del ricorso.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Norma di inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La compensazione delle spese può essere disposta, nel regime applicabile ratione temporis, quando il giudice indichi in motivazione giusti motivi specifici e non meramente apparenti; la valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- Il motivo di ricorso che censuri la regolazione delle spese è inammissibile quando si risolva in una critica manifestamente incompatibile con un orientamento di legittimità consolidato, dovendosi applicare il filtro dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. al momento della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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