Sentenza n. 4214/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 23/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza del 23 ottobre 2025, avente a oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio, ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al Regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Il TAR ha ritenuto che l'avvenuta attivazione del procedimento integrasse il soddisfacimento della pretesa azionata e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il soddisfacimento della pretesa mediante attivazione del procedimento comporta la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009
Richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento richiesto per avviare il procedimento amministrativo può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere, ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, valutati il tempo intercorso tra l'istanza e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, quest'ultima abbia provveduto in tempi ragionevoli; resta tuttavia possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato sostenuto dal ricorrente.
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