Cassazione Civile, Ordinanza n. 21034/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela della pretesa fiscale e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, rilevando che l'annullamento ha eliminato ogni ragione di contrasto tra le parti. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, considerando che l'autotutela è intervenuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale nel corso del processo.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato al titolare di una ricevitoria di scommesse un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008, con applicazione di sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, ottenendo accoglimento solo limitatamente alle sanzioni; in appello la decisione era stata riformata sfavorevolmente. Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, entrambe le parti depositavano memoria chiedendo concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché l'Ufficio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, aveva annullato in autotutela l'atto impositivo limitatamente alla posizione del ricevitore ricorrente.
Norme richiamate
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere perché viene meno la controversia tra le parti
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio
sentenza Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018
ha costituito il presupposto che ha indotto l'Ufficio ad annullare in autotutela la pretesa fiscale
Massime di principio
- Quando, nelle controversie tributarie, l'atto impositivo venga annullato in autotutela nel corso del giudizio, la causa perde il proprio oggetto e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere consegue al venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, non essendo più necessario decidere sul merito dell'impugnazione.
- Se l'annullamento in autotutela interviene a seguito di uno ius superveniens o di una pronuncia della Corte costituzionale sopravvenuta nel corso della causa, può essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
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