Cassazione Penale, Sentenza n. 29275/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 474 c.p. relativo alla detenzione e vendita di prodotti con marchi contraffatti (speaker portatili e monili recanti D&G, Richmond, JBL). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per mancata valutazione della sua mancata consapevolezza della falsità dei prodotti (assenza del dolo specifico) e sosteneva che le contraffazioni fossero talmente grossolane, a prezzo irrisorio e prive di confezionamento, da essere inoffensive e incapaci di indurre in errore il consumatore medio. Inoltre impugnava il diniego della circostanza attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p. e la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la Corte d'Appello per l'omessa e insufficiente motivazione in relazione alla contestata mancanza del dolo e alla grossolanità delle contraffazioni. Ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia affinché, nel nuovo giudizio di appello, valuti compiutamente le deduzioni difensive sul dolo e sulla rilevanza della grossolanità delle contraffazioni, applicando i principi di diritto indicati. Non è stata decisa nel merito la questione circa l'attenuante o la tenuità, che dovranno essere rivalutate dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Il delitto di detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi richiede il dolo specifico: la destinazione del prodotto alla vendita è elemento intenzionale che qualifica la condotta. Per escludere il reato per "falso grossolano" occorre valutare ex ante le caratteristiche intrinseche del marchio e del prodotto per stabilire se siano tali da escludere la capacità ingannatoria.
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante invocata dal ricorrente e contestualmente negata in appello; la Cassazione ha ritenuto la questione non adeguatamente motivata in sentenza e ha rimandato la valutazione al giudice del rinvio.
art. 49, secondo comma, cod. pen.
Richiamato in relazione al concetto di reato impossibile: il reato è impossibile quando, ex ante, l'azione è inidonea a ledere l'interesse protetto per manifesta grossolanità del falso; la valutazione sulla inoffensività va condotta in base alla forma oggettiva del marchio, non su fattori esterni alla materialità del falso.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve rispondere espressamente e motivatamente a deduzioni rilevanti e specifiche del ricorrente: l'omessa o insufficiente risposta configura vizio di motivazione e può portare all'annullamento con rinvio.
- Nel reato di cui all'art. 474 c.p. è necessario provare il dolo specifico (consapevolezza e finalità di vendita di prodotti falsi); la semplice presenza della merce contraffatta non esclude a priori la buona fede dell'imputato.
- La nozione di "falso grossolano" si valuta ex ante e in concreto sulle caratteristiche intrinseche del marchio/prodotto (riconoscibilità "ictu oculi"): se il marchio è talmente riconoscibile come falsificato da escludere ogni capacità ingannatoria, il reato può essere considerato impossibile.
- Fattori esterni alla materialità del marchio (modalità di vendita, prezzo, confezionamento, assenza di fatture) rilevano sulla tutela del consumatore e sull'attitudine a ingannare, ma non sostituiscono la valutazione sulla grossolanità del falso; tali circostanze devono comunque essere considerate e motivatamente valutate dal giudice.
- La mancata produzione di documentazione giustificativa sugli acquisti non è, di per sé, prova sufficiente della consapevolezza dell'imputato; il giudice deve spiegare perché ritiene non credibile la versione difensiva o perché le circostanze concrete la smentiscono.
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