Cassazione Civile, Ordinanza n. 35485/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica da alcuni lavoratori della scuola (docenti e collaboratori scolastici), i quali avevano chiesto il risarcimento del danno per l'abuso derivante dalla successione di rapporti a termine. La Corte d'appello aveva accolto l'appello del Ministero e, riformando la decisione di primo grado, aveva escluso il risarcimento sul rilievo che i lavoratori erano stati poi stabilizzati/immissioni in ruolo mediante procedure selettive o ai sensi della legge n. 107/2015, ritenendo tale stabilizzazione sufficiente a sanzionare l'abuso e a escludere ulteriori danni in assenza di specifiche allegazioni. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sul diritto al risarcimento del danno nei casi di illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego scolastico, invocando i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 5072/2016, nonché i principi di equivalenza ed effettività della tutela; 2) questione pregiudiziale europea sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione della tutela risarcitoria/indennitaria quando vi sia stata immissione in ruolo per scorrimento di graduatoria; 3) questione di illegittimità costituzionale dell'esclusione di tale misura risarcitoria, dedotta in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e all'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi congiuntamente inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., osservando che la questione di diritto era stata già decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorso non prospettava ragioni idonee a mutare orientamento, né a giustificare una nuova rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia, né la trattazione in pubblica udienza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate per la particolarità e recente composizione delle questioni, ma è stato posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
"Violazione, falsa ed erronea applicazione"
È richiamato come base formale del primo motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
La Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione sia già risolta dalla giurisprudenza conforme della Corte di cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato nel procedimento camerale non partecipato per la proposta del relatore comunicata alle parti.
art. 132 c.p.c.
È menzionato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. come richiamo alla motivazione conforme ai precedenti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È menzionato insieme all'art. 132 c.p.c. per rinviare alla motivazione dei precedenti richiamati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
È evocato dai ricorrenti a fondamento della questione di legittimità costituzionale per asserita violazione del principio di eguaglianza.
art. 117, primo comma, Cost.
È evocato dai ricorrenti in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro della direttiva 1999/70/CE e all'art. 6 CEDU.
Clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
È richiamata dai ricorrenti come parametro sovranazionale per contestare l'esclusione della tutela risarcitoria in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
È invocato dai ricorrenti nel terzo motivo, quale parametro convenzionale della censura di illegittimità costituzionale.
art. 1 della L. n. 107/2015
È menzionato dalla Corte d'appello come base della stabilizzazione dei lavoratori, valorizzata dalla Cassazione nel dare continuità alla giurisprudenza conforme.
L. n. 124/1999, art. 4, comma 1
È richiamata dai ricorrenti come disciplina dei contratti a termine nel settore scolastico oggetto della reiterazione abusiva denunciata.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, la successiva stabilizzazione del lavoratore mediante procedure selettive o previste dalla legge può valere come misura idonea a sanzionare l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e a neutralizzarne le conseguenze, impedendo il riconoscimento automatico di un ulteriore risarcimento.
- Chi deduce un danno ulteriore rispetto a quello assorbito dalla stabilizzazione deve allegarne e dimostrarne in modo specifico l'esistenza; in mancanza di allegazioni puntuali, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la questione di diritto è già stata risolta da una giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offre argomenti idonei a mutare orientamento o a giustificare un nuovo intervento delle Corti superiori.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia riguardi questioni solo di recente composte dalla giurisprudenza di legittimità, pur in presenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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