Cassazione Penale, Sentenza n. 10702/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: contestavano l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla contestata aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 / art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152 conv. legge n.203/1991), deducendo che non era provato il collegamento soggettivo con la cosca Pugliese e che la custodia in carcere era applicata in modo automatico nonostante il notevole lasso di tempo (22 anni) dai fatti; sollevavano inoltre censure sul pericolo di fuga e di inquinamento probatorio ritenuti dal Tribunale non fondati o non adeguatamente motivati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla contestazione dell'aggravante "metodo mafioso", confermando che le modalità e il movente degli omicidi, nonché la contiguità funzionale ai gruppi della cosca Pugliese, erano adeguatamente documentati e argomentati. Quanto alla custodia cautelare, la Corte ha ritenuto corretta l'operazione del Tribunale di riesame: per i reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. opera una presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.), superabile solo con elementi concreti di dissociazione o con motivazioni puntuali sull'incidenza del tempo trascorso; nel caso concreto il Tribunale aveva valutato il "tempo silente", intercettazioni e minacce, il rischio di inquinamento probatorio e di fuga, giungendo a un giudizio prognostico ritenuto non manifestamente illogico dalla Corte. I ricorsi sono quindi respinti con condanna alle spese e somme in favore della Cassa delle ammende; trasmissione del dispositivo al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen. (e art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152 conv. legge n.203/1991)
La Corte conferma che l'aggravante "metodo mafioso" può sussistere anche senza l'appartenenza formale all'associazione mafiosa: è sufficiente il ricorso a modalità intimidatorie tipiche del metodo mafioso o un collegamento funzionale all'area di operatività di una cosca; inoltre la circostanza è di natura soggettiva richiedendo dolo specifico di agevolazione, che però può desumersi dalle modalità, dal movente e dalla contiguità all'organizzazione
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; la presunzione è superabile solo con elementi concreti che dimostrino la rescissione dei legami o l'effettiva attenuazione delle esigenze cautelari, non limitandosi al solo decorso del tempo
art. 274, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i requisiti della motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ritiene che il Tribunale abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla gravità indiziaria, al pericolo di fuga e di inquinamento probatorio
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'effetto temperatore del tempo trascorso; la Corte precisa che il semplice decorso del tempo non è di per sé idoneo a superare la presunzione di pericolosità prevista per i reati aggravati
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il tempo trascorso dalla commissione del reato è un elemento che il giudice deve valutare nell'emissione della custodia cautelare, ma la sua incidenza va motivata e non è automaticamente dirimente
art. 299 cod. proc. pen.
La Corte osserva che l'art. 299 (revoca o sostituzione della misura) non richiede la stessa valutazione sull'arco temporale che è richiesta all'atto di disporre la misura cautelare
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto e i termini delle censure in Cassazione su motivi di merito: la Corte ha valutato i motivi nei limiti di ammissibilità previsti
d.lgs. 1/03/2018 n.21 (art. 5) - riforma art. 416-bis.1
La Corte ritiene che la riforma non abbia alterato la sostanza della circostanza aggravante rispetto alla precedente formulazione dell'art.7 d.l. 1991; sussiste continuità normativa
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la trasmissione del provvedimento alla direzione dell'istituto penitenziario; la Corte ordina la comunicazione del dispositivo alla direzione dell'istituto dove i ricorrenti sono ristretti
Massime di principio
- L'aggravante "metodo mafioso" può essere accertata anche senza prova di appartenenza formale all'associazione: rilevano il metodo, il movente e la contiguità funzionale all'area di operatività di una cosca
- Per i reati aggravati ex art. 416-bis.1 opera una presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere (art.275(3) c.p.p.); il mero decorso del tempo non è sufficiente a superarla: occorrono elementi concreti e specifici di dissociazione o altri fattori che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari
- Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice deve motivare in modo concreto su pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione; valutazioni prognostiche fondate su indizi concreti e intercettazioni possono reggere al controllo di legittimità
- Il "tempo silente" (largo intervallo temporale tra il fatto e l'azione cautelare) deve essere valutato ma non ha valore automatico attenuante: il giudice deve spiegare come quel tempo incida su ciascuna esigenza cautelare
- Per opporre con successo la custodia cautelare in carcere nei casi aggravati, la difesa deve fornire prove concrete di dissociazione dai legami con la consorteria o elementi specifici che rendano plausibile l'efficacia di misure meno afflittive
- La fondatezza dei motivi in Cassazione è limitata dai vincoli di ammissibilità (art.173 disp. att.): molte censure di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili se non formulate nei termini consentiti
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